Contributo unificato minimo: la Consulta salva la norma, ma chiede che decida il giudice
Con la sentenza n. 137 del 21 luglio 2026 la Corte costituzionale ha salvato l'obbligo di versare almeno il contributo unificato minimo per iscrivere a ruolo una causa civile: la norma resta in vigore

Con la sentenza n. 137 del 21 luglio 2026 la Corte costituzionale ha deciso le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Giudice onorario di pace di Benevento sull’obbligo di pagare almeno il contributo unificato minimo per iscrivere a ruolo una causa civile.
In sintesi: la norma resta in vigore. La Consulta ha però riconosciuto un difetto importante, cioè che a bloccare l’accesso alla giustizia sia la cancelleria e non il giudice, e ha chiesto al legislatore di intervenire.
La norma contestata
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 812, lett. a), n. 2, L. 207/2024) ha aggiunto il comma 3.1 all’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia). Per effetto di questa norma, nelle cause civili la cancelleria non iscrive la causa a ruolo se non è stato versato almeno il contributo unificato minimo, salvi i casi di esenzione previsti dalla legge (ne abbiamo parlato qui).
Con l’ordinanza n. 32227 dell’11 dicembre 2025 la Cassazione aveva ritenuto la norma in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e aveva rimesso la questione alla Consulta (leggi qui).
Cosa ha deciso la Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato:
- non fondate le questioni relative alla mancanza di collegamento tra il tributo e il buon funzionamento della giustizia e alla violazione del principio di eguaglianza;
- inammissibile la questione relativa al potere attribuito al cancelliere di rifiutare l’iscrizione a ruolo, perché le modifiche necessarie rientrano nella discrezionalità del legislatore.
Perché il contributo minimo è legittimo
Per la Consulta l’obbligo di versare il contributo minimo:
- concorre al buon funzionamento della giustizia;
- riguarda una somma esigua;
- è giustificato dall’elevatissimo tasso di evasione del contributo unificato;
- non è una misura sproporzionata.
Non c’è neppure discriminazione verso chi non ha mezzi economici: chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato è dispensato dal versamento.
Il problema: decide il cancelliere, non il giudice
La parte più interessante della sentenza riguarda chi decide. La Corte riconosce che la norma attribuisce a un organo diverso dal giudice, il cancelliere, il potere di precludere l’accesso alla giustizia, e che questo crea un onere sproporzionato.
La Corte però non ha potuto correggere direttamente la norma, perché le soluzioni possibili sono diverse e la scelta spetta al legislatore. Ne indica alcune:
- una dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice in udienza;
- un reclamo immediato contro il rifiuto della cancelleria;
- un termine per mettersi in regola con il pagamento.
Da qui il monito al legislatore: deve intervenire perché sia il giudice, e non la cancelleria, a decidere la sorte della causa quando manca il contributo minimo.
Cosa cambia in pratica
Per ora nulla: finché il legislatore non interviene, la regola resta quella della Legge di Bilancio 2025. Chi deve iniziare una causa civile deve quindi:
- versare almeno il contributo unificato minimo prima dell’iscrizione a ruolo;
- verificare se rientra in un caso di esenzione;
- se non ha i mezzi, valutare la richiesta di patrocinio a spese dello Stato.
*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay
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