Calcolatore Decadenze
Decadenza dell'accertamento
Verifica se l'avviso di accertamento sulle imposte sui redditi è stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 43 DPR 600/1973, nella versione applicabile all'anno d'imposta indicato.
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- Decadenza
- Il momento oltre il quale l'ente impositore (Agenzia delle Entrate, o il Comune per i tributi locali) perde il diritto di notificarti un avviso di accertamento per quell'annualità.
- Raddoppio dei termini
- Per alcune annualità fino al 2015, se è stato commesso un reato tributario con obbligo di denuncia penale, i termini ordinari raddoppiano (solo imposte sui redditi).
- Tracciabilità dei pagamenti / regime ISA premiale
- Opzioni e punteggi che, se scelti o raggiunti, riducono di 1 o 2 anni il termine ordinario per gli accertamenti sulle imposte sui redditi dal 2017 in poi.
- Concordato preventivo biennale (CPB) e ravvedimento speciale
- Un accordo preventivo con il Fisco sui redditi futuri; aderirvi (ed eventualmente al ravvedimento speciale) può prorogare il termine di decadenza per l'annualità interessata.
- Aiuti di Stato / de minimis
- Agevolazioni fiscali che, se recuperate con un accertamento sulle imposte sui redditi, seguono un termine di decadenza più lungo (8 anni) rispetto alle regole ordinarie.
- Contraddittorio preventivo / schema di atto
- Per gli avvisi emessi dal 30 aprile 2024 — sia dell'Agenzia delle Entrate sia dei Comuni per i tributi locali — prima dell'accertamento vero e proprio l'ente impositore deve inviarti una bozza ("schema di atto") e darti 60 giorni per replicare: questo può spostare in avanti il termine finale.
- Dichiarazione ultratardiva (oltre 90 giorni)
- Una dichiarazione dei redditi presentata più di 90 giorni dopo la scadenza ordinaria è equiparata per legge a una dichiarazione omessa (art. 2, c. 7, DPR 322/1998): ai fini della decadenza dell'accertamento conta l'anno in cui andava presentata, non la data in cui è stata effettivamente depositata.
- Sospensione Covid-19 "a cascata"
- Non riguarda solo i termini scaduti nel 2020: la sospensione di 85 giorni si applicava a qualunque termine ancora pendente all'8 marzo 2020, quindi anche a scadenze naturali del 2021-2024. Dal 31 dicembre 2025 questa proroga non si applica più.
- Tributi locali (IMU, TARI, TASI)
- Seguono un termine di decadenza diverso da quello delle imposte sui redditi: 5 anni fissi, disciplinati dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata una dichiarazione.
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