Prescrizione & Decadenza

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Entrambi hanno in comune che l’azione del tempo determina la perdita di un diritto, ma esse, genericamente, si differenziano perché:

Prescrizione: l’inerzia per un determinato tempo, comporta la perdita di tale diritto che era già presente nella sfera del titolare. Essa è soggetta a sospensione (l’inerzia è “giustificata” e quindi apre una parentesi nel decorso del tempo) ed ad interruzione (c’è azione e l’inerzia viene, quindi, meno e ricomincia a decorre nuovamente il tempo);

Decadenza: il mancato compimento di una determinata azione in un tempo determinato comporta la perdita di acquisire il diritto, che non c’era nella sfera del soggetto. Non è soggetta a sospensione e interruzione.

PRESCRIZIONE

La prescrizione del credito tributario, sia dal punto di vista del Fisco, sia da quello dei contribuenti, è scarsamente regolata dalla legislazione di settore, con la consueta utilizzazione “suppletiva” del diritto civile.

 

PRESCRIZIONE E LA DILAZIONE CONCESSA (anche parzialmente corrisposta) DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Prima di inquadrare i termini prescrizionali per singolo TRIBUTO e CONTRIBUTO, seguendo le indicazioni giurisprudenziali, è NECESSARIO in quadrare la rateazione ex art. 19 del D.p.r. n. 602/1973.

La Suprema Corte con due recenti sentenze ha precisato alcuni punti:

  • Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (…), l’effetto di preclude ogni contestazione in ordine all’an debeatur, (…). La rateazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza(Cass. n. 3347 del 08 febbraio 2017) Si veda anche Cass. n. 6820/2016; Cass. n. 22729/2016; Cass. n. 2197/2015; C. di Stato (Ad. Plen.) n. 15 del 05.06.2015; C. di Stato n. 4821/2013; CTR Palermo n. 652 del 17.2.2016; CTP di Roma n. 4265/2017; CTP Caltanissetta n. 1072/2014.
  • il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto», non può valere come riconoscimento.(Cass. n. 7820/2017).
  • Ancora, la Suprema Corte, per una pretesa contributiva vantata dall’INPS, confermava il proprio recente orientamento: “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla prescrizione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede id legittimità se congruamente motivata(Cass. n. 03 del 13.01.2018).

IRPEF e IRES e IVA

  • Art. 2948, n. 4, c.c. (5 anni): sembrerebbe applicabile il termine breve di 5 anni perché le imposte si corrispondono periodicamente di anno in anno.
  • Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sez. VII, Sent. 28 maggio 2014 n. 2634, il termine prescrizionale è di 5 anni. La sentenza (basandosi sul principio giurisprudenziale che per i tributi locali il termine è di 5 anni), applica il termine breve di prescrizione dell’articolo 2948 c.c., perché in tale norma vi è riportato il “sostantivo maschile “tutto” che non può ridursi arbitrariamente ad una sola categoria di imposta, ossia a quelli locali e non quelle erariali”. Si veda anche Tribunale di Catania Lavoro – Sentenza 1752 del 21.04.2016 e Tribunale Catania Lavoro – Sentenza 1412 del 01.04.2016.
  • Inoltre, la Cassazione Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016 (pag. 6 e pag. 7),  da’ atto che il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) per le imposte dirette ed indiretta (specialmente per l’IVA) deriva solamente dall’effetto di “conversione” dell’art. 2953 c.c.. Articolo escluso, appunto, da tale Cassazione a Sezioni Unite. Quindi se la prescrizione decennale deriva solo dall’applicazione dell’art. 2953 c.c.e tale articolo è stato escluso dalla Cassazione SS. UU. n. 23397/2016, è evidente che per le imposte dirette ed indirette (specialmente per l’IVA) il termine non è decennale, ma di 5 anni, si veda anche CTP Savona n. 129 del 24 febbraio 2017. Si consideri anche la CTP di Avelino n. 267 del 23 febbraio 2017 che conferma l’applicazione del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. a tutti i Tributi e non solo per quelli degli Enti locali (si veda anche CTP Ascoli Piceno n. 101 del 24 marzo 2017).
  • Anche la CTR Lazio n. 1229 del 14 marzo 2017, basandosi sempre sulla Cass. SS. UU. n. 23397/2016, ha affermato che: “I crediti tributari fatti valere con le cartelle di pagamento oggetto di appello (IRPEF, IRAP, IVA Addizionali, Sanzioni, Interessi) non prevedono la prescrizione ordinaria decennale, ma – ratio temporis – una prescrizione più breve (quadriennale o quinquennale per gli avvisi di accertamento relativi ad imposte sui redditi, ad IRAP o IVA, quinquennale per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997), si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 07 marzo 2017 e CTP Savona n. 129 del 24 febbraio 2017. Anche la CTP Treviso n. 340 del 19 luglio 2017, nell’interpretare la Cass. SS. UU. n. 23397/2016, ha stabilito la prescrizione di 5 anni per IVA, Irap, Irepf, interessi e sanzioni. Anche la CTP di Torino n. 820 del 15 giugno 2017, basandosi sulla Cass. SS.UU. n. 23397/2016, ha dichiarato la prescrizione di 5 anni per tributi IRPEF, IVA e IRAP.
  • La Suprema Corte con la Ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018 ha, tuttavia, confermato che la prescrizione per i Tributi (anche statali) può essere inferiore a quella ordinaria di 10 anni. E’ una singola recente sentenza, però, oramai, si sta consolidando l’orientamento che non è “assodata” la prescrizione decennale per tutti i tributi.
  • Art. 2946 c.c. (10 anni): è, però, più corretto considerare l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. (sia per l’iscrizione a ruolo, sia per la notifica delle cartelle di pagamento). Ciò, perché il pagamento delle imposte avviene anno per anno ma in modo nuovo ed autonomo, ex art. 7 del D.P.R. n. 917/86. Il pagamento delle imposte non ha la “causa debendi continuativa” propria delle prestazioni periodiche (Cass. Sez. tributaria, Sent. 16 aprile 2003, n. 6069, Tri. Parma n. 4506/07; CTP Caltanissetta n. 842/01/2015; CTP Milano 215/2000; CTP Brescia n. 142/2002; CTP Toscana n. 178/2000 e Cass. n. 4283/2010).
  • Si consideri che l’art. 20, comma 6, del D.Lvo n. 112/1999 afferma: “l’ente creditore (…) successivamente al discarico (…) può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, (…) riaffidare in riscossione le somme (… ) “; Quindi è lo stesso dispositivo di tale articolo 20, comma 6 che stabilisce il termine di prescrizione in 10 anni. TUTTAVIA, la sentenza CTR Sardegna n. 221 del 4 luglio 2017, ha precisato che tale art. 20, comma 6, del D.Lvo. n. 112/1999 non ha valenza per supportare il termine ordinario di prescrizionale per i tributi, perché tale termine decennale ha solamente valenza interna tra Agenzia delle Entrate e Riscossore.
  • TUTTAVIA, secondo la Cassazione del 6 marzo 2015 n. 4574in tema di riscossione (…) non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da’ una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti“.
  • Sulle sanzioni Tributarie (5 anni): l’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le sanzioni tributarie si prescrivono per il trascorrere del termine di 5 anni. Inoltre, la Cassazione ha affermato che se tali sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie non derivano da sentenza passata in giudicato il termine rimane quello dei 5 anni dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Non si applica la disposizione dell’art. 2953 c.c. (Cass. n. 12715 del 20 giugno 2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7362 del 22 settembre 2016)
  • Sugli interessi Tributari (5 anni): per consolidata giurisprudenza della Corte (a partire dalla Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4,  è per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi. Tale disposizione si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo. Appunto anche per gli interessi applicati alle pretese tributarie come quelle indicate nelle cartelle di pagamento (si veda Commissione Tributaria Provinciale n. 7362 del 22 settembre 2016 , si consideri anche CTP Napoli n. 6871 del 30 marzo 2017)

SUI TRIBUTI LOCALI

Per la Cassazione, oramai, consolidata per i pagamenti dei tributi locali si deve applicare la prescrizione l’art. 2948, n. 4, c.c.: “Si prescrive in cinque anni: … 4) … tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. n. 42830/10).

Per la Cassazione, il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma, per tali tributi locali, che costituisce il corrispettivo di un servizio a lui reso, richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio), che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispettivo servizio venga erogato. E’ quindi un servizio continuativo/periodico  che si paga annualmente, o in tempi minori (si veda anche CTR Lazio n. 1050 del 7 marzo 2017)

TARSU: Tale tributo è disciplinato dagli art. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993 ed è dovuto per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso abitativo, per le quali l’Ente locale provvede al servizio di raccolta dei rifiuti. Inoltre, all’art. 70 è previsto il termine a pena di decadenza del 31 dicembre del terzo anno di presentazione della denuncia di cui all’art. 70, comma 1, sempre del D.Lgs. n. 507/1993. Tuttavia, per il termine prescrizionale del diritto certo del Comune a riscuotere tale tributo, oramai la Giurisprudenza è  concorde nella prescrizione quinquennale del credito TARSU, tra le ultime pronunce dei Giudici tributari: CTP Napoli n. 230 del 12 gennaio 2018; CTP Napoli n. 919 del 31 gennaio 2018.

CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLE STRADA

In riferimento alle contravvenzioni al codice della strada il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 28 della legge 689/81 (Trib. Catania n. 3951 del 13.07.2016) .

I tempi di tale prescrizione vanno dalla data della violazione a quella della successiva iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

Vale a dire che se la cartella di pagamento viene ricevuta dal contribuente dopo i 5 anni dalla commessa violazione la stessa è illegittima per decorrenza dei termini di prescrizioni.

CANONE ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE

Il canone di abbonamento RAI è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c..

Ciò è confermato anche da giurisprudenza: CTR di Torino n. 04/30/12; CTP di Torino n. 136/17/10; CTP di Torino n. 55/19/10; CTP di Torino n. 28/15/13; CTP di Torino n. 36/06/13; CTP di Torino n. 133/06/13.

Infine, si precisa che con D.Lgs. n. 193/01 è stato abolito il termine decadenziale entro il quale l’Ufficio deve notificare la cartella di pagamento che, pertanto, deve essere notificata solamente entro il termine decennale di prescrizione: CTP di Torino n. 156/10/07.

TASSA AUTOMOBILISTICA

Ai sensi dell’art. 5, comma 51, del Decreto legge n. 653, del 30 dicembre 1982 (convertito con Legge n. 53/1983) “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di  veicoli  o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive  con il decorso del  terzo  anno  successivo  a  quello  in  cui  doveva  essere effettuato il pagamento(Si veda anche Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. 5, n. 3155 del 28 settembre 2015; si veda CTP Bari n. 3647/04/2015 si veda anche CTR Catanzaro n. 3 del 4 gennaio 2016 che rigetta l’appello del contribuente, ma conferma la prescrizione triennale si veda anche CTP Napoli n. 1580 del 29 settembre 2016).

TUTTAVIA, per la richiesta di pagamento successiva all’invio dell’avviso di accertamento dell’Ente pubblico, la Cassazione n. 701 del 15 gennaio 2014 (richiamando la Cass. n. 5791/2008) ha esplicitamente  riconosciuto applicabile al bollo auto il termine prescrizionale di 10 anni ex art. 2946 c.c., se la Regione ha, appunto, correttamente notificato l’avviso di accertamento della tassa entro il, sopra riportato, termine dei 3 anni. IN CONTRASTO con tale pronuncia la recente Cass. n. 20425 del 25 agosto 2017 ha esteso la statuizione della Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2015 (che aveva escluso la conversione del termine prescrizionale quinquennale con quello decennale in caso di non impugnazione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali) anche alla tassa automobilistica. Quindi, anche per il Bollo auto vale il principio che, pur non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento, il termine prescrizionale è sempre di tre anni. Con recente sentenza la Cassazione ha confermato che la non impugnazione della cartella, con oggetto bollo auto, non ha l’effetto di convertire la prescrizione triennale in quella decennale (Cass. 20425-2017).

DIRITTI CAMERALI

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, let. a), Legge n. 580/1993, il pagamento all’iscrizione alla Camera di Commercio è annuale:” a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6”.

Pertanto,  a tale diritto si applica la prescrizione breve, ex art. 2948 c.c.: cinque anni.

CONTRIBUTI INPS

Esiste un diritto dell’INPS ad avere i contributi dai lavoratori e/o dai datori di lavoro. L’INPS stessa può pretendere il versamento di tali contributi previdenziali anche se al lavoratore non viene corrisposta la retribuzione.

Tuttavia tale diritto dell’Ente previdenziale è soggetto ad un termine di prescrizione ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995:

  • per periodi prima dell’entrata in vigore di tale legge n. 335/1995 (17 agosto 1995) il termine prescrizionale è di 10 anni sempre che l’INPS abbia compiuto atti interruttivi di tale prescrizione tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995;
  • per periodi dal 1 gennaio 1996 in poi il termine prescrizionale è di 5 anni (Cass. SS.UU. del 04/07/2014 n. 15296; Cass. SS.UU. del 4/3/2008 n. 5784; Cass. SS.UU. del 7/3/2008 n. 6173).

 

  • per cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge non è più prescrivibile il diritto alla contribuzione in 5 anni, ma, ex art. 2953 c.c., solamente l’azione diretta all’esecuzione in 10 anni (Cass. n. 24/02/2014 n. 4338 però contro Tribunale di Roma  6 maggio 2015 n. 4549). Tuttavia, in riferimento all’applicazione dell’art. 2953 c.c., che farebbe mutare il termine di prescrizione da 5 a 10 anni, per cartelle non impugnate (con oggetto pretese contributive), la Cassazione con Ordinanza n. 1799 del 29 gennaio 2016 (si veda anche Tribunale di Trento n. 39 dell’8 marzo 2016 e Tribunale di Roma sez. I, del 6 maggio 2015) ha sollevato la questione alle Sezioni Unite della Cassazione per risolvere l’ “ingiusta” applicazione del termine di 10 anni di prescrizione ai contributi Inps, considerando che c’è già una normativa che prevede 5 anni di prescrizione (art. 3, comma 9, Legge n. 335/95). Successivamente, con la Sentenza Sezioni Unite n. 23397  del  17 novembre 2016 la Cassazione ha definitivamente  stabilito il TERMINE DI 5 ANNI di cui all’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995. Anche il Tribunale di Catania, sez Lavoro, Giudice Dott. Curpi, Sentenza n. 3644 del 6 ottobre 2016 ha confermato la possibilità di far valere la prescrizione quinquennale (dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995)  in fase di opposizione all’esecuzione anche se non è stata impugnata la cartella di pagamento precedente.
  • per la ripetizione dell’indebito, versato dall’INPS al lavoratore, vi è il termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (dieci anni).

Inoltre, il regime della prescrizione in materia previdenziale, diversamente dalla materia civile, una volta maturata la prescrizione, la stessa non è più riniciabile da parte del contribuente: “il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – siccome stabilito (dall’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stesa legge” (Cass. Lavoro 24.03.2005 n. 6340; Cass. Lav. 7/11/2007 n. 23164; Cass. Lav. 15/10/2014 n. 21830; Cass. Lav. 20/02/2015 n. 3489). Si veda anche la sentenza n. 697 del 11 maggio 2016 del Tribunale di  Cagliari, in funzione del Giudice del Lavoro, che ha affermato il termine prescrizionale dei contributi in 5 anni e la non applicabilità dell’art. 2953 c.c..

DECADENZA

Diversi sono i termini decadenziali relativi ai CONTRIBUTI ed ai TRIBUTI:

CONTRIBUTI

L’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 46/99 prevede che i contributi dovuti all’INPS vengano iscritti in ruoli (“titolo di pagamento” che poi genera la cartella di pagamento) resi esecutivi entro termini decadenziali:

  • non versati dal debitore alla scadenza di legge entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento;
  • dovuti in forza ad accertamenti effettuati dagli uffici dell’Ente previdenziale o dell’agenzia delle Entrate (ad esempio avvisi di addebito o avvisi di accertamento) entro il 31 dicembre dell’anno successivo in cui l’atto di accertamento è divetato definitivo (che può coincidere con i 40 o 60 giorni per impugnare l’atto).

TRIBUTI

L’art. 25 del D.p.r. n. 602/1973 prevede diversi termini decadenziali per la NOTIFICA della CARTELLA di PAGAMENTO:

Entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del D.p.r n. 600/1973 (il cosiddetto controllo automatizzato);
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per  le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.p.r n. 917/1986 (per indennita di fine rapporto;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-ter del D.p.r n. 600/1973 (il cosiddetto controllo formale);
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo;
  • del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle Entrate;

L’art. 43 del D.p.r. n. 600/1973 prevede ulteriori diversi termini per la NOTIFICA dell’AVVISO di ACCERTAMENTO

Entro il 31 dicembre

  • del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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