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Accertamento induttivo: presupposti e onere della prova

La CTP di Frosinone, con la Sentenza n. 530 del 30 giugno 2017, nell’accogliere il ricorso di una Società di capitali, che aveva impugnato un avviso di accertamento ex art. 39, comma 2. D.p.r. n. 600/1973, ha individuato in modo chiaro i presupposti di tale accertamento induttivo e l’onere della prova che grava sull’Agenzia delle Entrate.

Tale accertamento è quell’atto amministrativo-tributario che accerta le imposte senza basarsi sulle scritture contabili del contribuente e costruendolo tout court solo su presunzioni.

Precisamente, Vi è accertamento induttivo se:

  1. l’Ufficio prescinde in tutto dalle scritture contabili;
  2. La presunzione dell’esistenza di maggiori ricavi deve essere supportata da elementi gravi, precisi e concordanti;
  3. Si rientra in uno dei casi previsti dall’art. 39, comma 2, del D.p.r. n. 600/1973:

Tali presupposti devono, quindi, essere argomentati ed espletati dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento induttivo, nella parte della motivazione.

E’ su tale incombente a carico dell’Ufficio che la sentenza della CTP di Frosinone specifica il limite dell’onere probatorio tra Agenzia Entrate e il contribuente: “su tale aspetto, appare consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui deve darsi ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente solo nel caso in cui l’Ufficio abbia assolto all’onere, sullo stesso incombente in via primaria, di fondare l’accertamento su elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza”.

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