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Agevolazione prima casa, anche per la seconda

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 27376 del 17 novembre 2017, ha previsto l’applicazione dell’agevolazione per la “prima” casa, tipizzata nella Tariffa parte I, art. 1, nota II-bis, all. del D.p.r. n. 131/1986 (Legge sull’agevolazione “prima” casa).

La Suprema Corte, (rifacendosi al testo normativo vigente al tempo dell’acquisto della prima casa, almeno così si ritiene) ha affermato che: “chi abbia il possesso di altra casa valutata come “non idonea” all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabilità) che di natura soggettiva (es: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell’agevolazione. Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale” (Cass. Ord. n. 27376/2017).

Per la Cassazione la normativa “subordina l’applicazione del beneficio in parola all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile “idoneo” ad essere destinato a tale uso” (Cass. Ord. n. 27376/2017).

Tuttavia la normativa in questione non prevede il requisito dell’ “idoneità” all’uso abitativo del primo immobile per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto del secondo immobile.

La Tariffa parte I, art. 1, nota II-bis, all. del D.p.r. n. 131/1986, richiede il non possesso di altro fabbricato (idoneo o non idoneo che sia).

Necessario è, quindi, fare un po’ di chiarezza, anche storica:

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