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L’Aggio non viola la Costituzione, ma solo perché la richiesta è inammissibile

La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 65 del 29 marzo 2018, ha rigettato la questione di incostituzionalità dell’aggio del Riscossore sollevata dalla CTR Lombardia, con ordinanza del 8 giugno 2016.

Tuttavia, la Consulta non ha affrontato la questione ed ha “liquidato” il problema trincerandosi su opinabili questioni di inammissibilità della domanda di incostituzionalità sollevata dalla CTR Lombardia.

Precisamente, i Giudici lombardi l’incostituzionalità dell’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 (Aggio) per contrasto con:

Anche il Riscossore aveva intuito l’incostituzionalità dell’aggio visto che, in un passaggio dell’Ordinanza in comento si riporta: “l’Agenzia delle entrate – Riscossione (…) sostenendo l’opportunità di disporre quantomeno una limitazione della retroattività degli effetti di una eventuale declaratoria di incostituzionalità in considerazione delle <<esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti” (Cost. Ord. n. 65/2018).

Tuttavia, la Corte Costituzionale, come sopra anticipato, non ha affrontato la questione di incostituzionalità dell’aggio, perché la richiesta della CTR della Lombardia è inammissibile. Quindi la domanda di incostituzionalità non può essere analizzata per:

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