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Ancora alla Corte Costituzionale la nomina di dirigenti dell’Agenzia delle Entrate

Il T.A.R. Lazio, con la sentenza non definitiva n. 6861 del 30 maggio 2019, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla nuova procedura di nomina dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. Tale procedura, che by-passerebbe la individuazione dei dirigenti tramite concorsi pubblici, è in contrasto con la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (quella relativa ai Dirigenti decaduti).

Pertanto, il T.A.R. Lazio ha sollevato la questione alla Consulta. Si prospetta una nuova questione di “funzionari non dirigenti”.

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Le Posizioni Organizzative ad Elevata Responsabilità (P.O.E.R.) oggetto della questione di incostituzionalità

La Consulta, con la sentenza n. 37/2015, ha dichiarato in costituzionale la normativa che autorizzava l’Agenzia a nominare (quindi senza concorso pubblico) funzionari interni alla qualifica di dirigenti. Quella sentenza fece decadere tutti gli avvisi di accertamento sottoscritti datali soggetti perché nulli in assenza di firma di soggetto legittimato.

Per rimediare a tale vuoto funzionale creatosi all’interno dell’Agenzia delle Entrate (aggiunto all’incapacità di emanare ed organizzare concorsi pubblici per dirigenti), il legislatore (tra i vari interventi legislativi) emanava l’art. 1, comma 93, let. e) della Legge n. 205/2017:

Basandosi su tale disposizione normativa della Legge n. 205/2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato diverse Direttive ed Atti (tra cui la Dir. n. 10/2018 e l’atto prot. n. 3435/2019) che istituiva le figure delle Posizioni Organizzative.

Tra queste vi è anche la Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità (P.O.E.R.) che “prendeva” il posto dirigenziale all’interno dell’Agenzia delle Entrate ed anche delle Dogane.

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La decisione del TAR

Orbene, per il TAR del Lazio l’accesso alla qualifica di Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate tramite la nomina di funzionari interni, per il 50% dei posti messi a disposizione senza, quantomeno, una prova preselettiva, sarebbe un “aggirare” i principi posti dalla sentenza Cost. n. 37/2015.

Precisamente:

Quanto, poi, alle questioni di legittimità costituzionale prospettate nel gravame, il Tribunale ritiene di sottoporre alla Consulta, con separata ordinanza, l’esame dell’art. 1 comma 93 l. n. 207/15 in quanto:

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