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Nulla la cartella notificata a familiare, senza la successiva raccomandata

La Suprema Corte, con la sentenza n. 8700 del 11 maggio 2020, precisa e chiarisce che, nel caso in cui la cartella sia ritirata da persona diversa dal destinatario, l’agente notificatore deve inviare anche la raccomandata informativa. Tale procedura, precisa la Cassazione, è necessaria anche se la notifica è diretta a persona giuridica.

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La fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione

Una Società contribuente impugnava un atto di preavviso di fermo e le sottostanti cartelle, per un valore di €652.026,07.

Tra i vari motivi di contestazione veniva sollevata la nullità delle notifiche sottostanti al preavviso di fermo, perché consegnate a persona di familiare del destinatario e non veniva, poi, inviata la raccomandata informativa (art. 60, comma 1, let. b-bis D.p.r. n. 600/1973).

La CTP rigettava il ricorso della società contribuente.

La CTR inoltre rigettava l’appello della Società contribuente precisando, sulla notifica delle cartelle, che: “l’art. 139 c.p.c., al quarto comma, prescrive l’invio della raccomandata informativa solo nell’ipotesi di notificazione al portiere o al vicino, laddove nel caso di specie la stessa era avvenuta nelle mani del figlio convivente del legale rappresentante della società (…) e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti (…)”.

La sentenza della CTR veniva impugnata dalla Società ricorrente con 6 motivi.

In particolare veniva eccepito che la notifica della cartella con agente notificatore, in caso di mancata consegna al destinatario, sono nulle se non inviata anche la raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, let. b-bis D.p.r. n. 600/1973.

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La decisione della Cassazione

Con tale sentenza la Cassazione precisa anche diversi passaggi:

Inoltre la Cassazione ha precisato :

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