La Cassazione ha dichiarato illegittimo l’accertamento, su una dichiarazione omessa, che non motivi in modo sufficiente la pretesa (non riconoscendo neppure i relativi costi presunti in abbattimento del maggior reddito riconosciuto induttivamente).
Precisamente, la Suprema Corte, riformando la decisione di merito, ha ricordato che l’art. 42 del D.p.r. n. 600/1973 richiede l’indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano. Ciò al fine di porre il contribuente (che nel caso gli era stata contestata una plusvalenza a seguito di cessione di “licenza Taxi”) in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum dovuto (Cass. n. 11074 del 30 maggio 2016).