In riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro per i suoi dipendenti, si sono formate due distinti orientamenti giurisprudenziali:
- Perché ci sia il reato l’accusa basta che provi il mancato pagamento di quanto dichiarato con il modello 770. Il reato si consuma con il semplice omesso versamento;
- Perché ci sia il reato l’accusa deve provare il mancato versamento delle somme indicate solo nelle ritenute certificate, la semplice dichiarazione 770 non è sufficiente. Il reato si consuma con il mancato versamento di quanto certificato.
La tesi maggiormente seguita dalla Cassazione era la seconda (Cass. n. 6203/2014; Cass. n. 11335/2014; Cass. n. 40526/2014).
La Cassazione, con la recente Sentenza n. 10509 del 03 marzo 2017, ha affermato che ai fini del reato di cui all’art. 10bis D. Lgs. n. 74/2000, vale l’indicazione del modello 770 solo dal 22 ottobre 2015. Per il passato ha rilevanza solo la prova, a carico dell’accusa, del rilascio delle certificazioni delle ritenute. Ciò in seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 10bis citato (ad opera dell’art. 7, comma 1, let. b) D.Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015) che inserito nella tipizzazione del reato la lettera “O”: “ ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”.