Site icon Soluzioni Al Debito

Impugnazione diniego autotutela

La Suprema Corte, con la sentenza n. 16769/2016 del 9 agosto 2017, ha riconosciuto l’impugnabilità del diniego parziale di autotutela. Inoltre, il legislatore, con l’art. 11 del D.Lgs. n. 159/2015, è intervenuto sull’art. 2-quater del D.L. 564/1994 in tema di autotutela, inserendovi il comma 1-octies, secondo cui l’annullamento o la revoca parziale dell’atto impositivo disposti in autotutela non sono impugnabili.

Orbene, tale pronuncia della Cassazione (assieme all’ordinanza n. 454/2016 della CTP di Chieti che ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2-quater del D.L. 564/1994) si è posta in contrasto con le precedenti sentenza che hanno negato tale impugnabilità del diniego di autotutela.

Precisamente, per la Cassazione si deve ritenere definitivamente preclusa la possibilità di riesame del merito dell’atto oggetto di autotutela, ma è oggetto di vaglio dei Giudici Tributari la legittimità del rifiuto dell’annullamento in autotutela se sussistono ragioni di un interesse generale alla rimozione dell’atto. Quindi il sindacato giurisdizionale può esercitarsi soltanto sulla legittimità del diniego stesso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale, che vanno specificatamente prospettate dal ricorrente.

Necessario è, quindi, in quadrare l’iter seguito nei decenni dalla giurisprudenza sull’autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego di autotutela:

Exit mobile version