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Per il sovraindebitamento si falcidia anche l’IVA

La procedura del sovraindebitamento, della Legge n. 3/2012, prevede la possibilità per i soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare a creditori vari) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere a tali procedure di composizione del sovraindebitamento.

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (quindi piccoli imprenditori, professionisti) e i privati in genere.  Per di più, secondo l’articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):

 

Orbene, l’art. 7 di tale Legge n. 3/2012 esclude la possibilità di includere, in tale procedura di sovraindebitamento, il pagamento parziale dell’IVA. Per tale tributo, come altri relativi all’Unione Europea, il piano di sovraindebitamento, al massimo, “può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

Tuttavia, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 11 del 26 aprile 2017 (scaricata dal sito Il Caso.it) ha stabilito che anche l’IVA può essere corrisposta in modo parziale. In altri termini, l’IVA è falcidiabile nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento della Legge n. 3/2012.

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