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Questioni e problematiche della Nuova Equitalia

Come noto, dal 1 luglio 2017 Equitalia sparirà per lasciare posto al nuovo soggetto: Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tuttavia, tale nuovo Ente pubblico nasce già con questioni e problematiche importanti da risolvere, qui ne riportiamo alcune:

Come già anticipato nella news del 24 maggio 2017, il sindacato dei dirigenti pubblici, Dirpubblica, (lo stesso sindacato che ha sollevato la questione dell’illegittimità degli avvisi di accertamento sottoscritti da “falsi” dirigenti) ha presentato ricorso al TAR per bloccare la nomina del Commissario straordinario (Ernesto Maria Ruffini e futuro Direttore del nuovo Ente pubblico) della riorganizzazione di Equitalia e la trasformazione di quest’ultima nell’Agenzie delle Entrate-Riscossioni, perché i dipendenti sarebbero inseriti in una struttura pubblica senza concorso in violazione dell’art. 97, comma 4, Cost.. Il TAR, però, ha rigettato l’istanza di sospensione del decreto della riorganizzazione di Equitalia, perché non sussiste l’urgenza, ma ha fissato l’udienza per la decisone nel merito del ricorso. Se venisse accolto tale ricorso di Dirpubblica il nuovo ente pubblico verrebbe travolto da un nuovo caso di atti “illegittimamente sottoscritti”. La conseguenza sarebbe (si ripete, in caso di sentenza favorevole) che tutti gli atti emessi dal 1 luglio 2017 da Agenzia delle Entrate-Riscossione sarebbero illegittimi e quindi nulli, perché emessi da soggetti che erano stati inseriti nell’ente pubblico in violazione dell’art. 97, comma 4, Cost..

Precisamente, tale art. 4 prevede:“A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Equitalia S.p.a. è una società per azioni e come tutte le società di capitali per essere estinte e poi cancellate dal registro delle imprese deve, obbligatoriamente, essere attivata la procedura di liquidazione. Deve essere predisposto un bilancio di liquidazione. Tuttavia, l’art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016 (convertito con modifiche dalla Legge del 1 dicembre 2016 n. 225) esonera la Società Equitalia S.p.a. dalla predisposizione di tale liquidazione. Tale esonerò è, quindi, illegittimo e/o incostituzionale.

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