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Ok, prescrizione reati tributari

La Cassazione, con la recente sentenza n. 45751 del 5 ottobre 2017, ha confermato la prescrizione reati tributari, per il trascorrere dei termini stabiliti dagli artt. 160 e 160 c.p..

Inizialmente è necessario fare un po’ di chiarezza, richiamando i precedenti arresti giurisprudenziali.

Con la sentenza Taricco (C-105/14) della Corte di Giustizia Europea, è stato affermato un principio Europeo sul termine di prescrizione. Tale principio prevede che il Giudice Italiano deve disapplicare le leggi italiane, che disciplinano il limite massimo della prescrizione del reato (artt. 160 e 161 c.p.), se tale prescrivere impedisce all’Italia di tutelare gli interessi fiscali (recupero IVA) della Comunità Europea.

Quindi i Giudici italiani, in concreto, possono condannare per frode fiscale imputati per reati oramai già prescritti.

Tale pronuncia Europea, però, non veniva “digerita” da tutta la giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione (Cass. n. 28346/2016 e Cass. n. 33538/2016) e la Corte d’Appello di Milano sollevavano questioni di incostituzionalità per tale principio della Sentenza Taricco. Di conseguenza la Consulta, con l’ordinanza n. 24/2017, sollevava la questione pregiudiziale alla stesa Corte di Giustizia Europea.

Orbene, precisato quanto sopra, analizziamo la sentenza qui in commento (Cass. n. 45751/2017)

Tale decisione ha fatto chiarezza sugli effetti della Pronuncia Taricco (C-105/14): la possibilità di disapplicare il termine massimo di prescrizione del reato tributario.

La Cassazione ha individuato alcuni punti fermi:

  1. Il principio della Sentenza Taricco (C-105/14) è applicabile solo per le frodi IVA.
  2. Il principio della Sentenza Taricco (C-105/14) non è applicabile a fatti di reato prescritti prima della sua pubblicazione (03/09/2017). Come il caso oggetto della pronuncio qui analizzata.
  3. La Sentenza Taricco (C-105/14) difetta della specifica delimitazione del termine “GRAVITA’ ”della frode.

Su tale ultimo punto la Cassazione ha tento di fare chiarezza.

Il termine “GRAVITA’ del reato tributario deve essere oggettivamente inquadrato. Quindi si devono riscontrare, nella condotta del reo, i criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p.:

Nel caso di mancato riscontro, in concreto, di tali requisiti nella fattispecie oggetto del reato fiscale, non si integrerebbe il requisito della “GRAVITA’ “. Pertanto il termine massimo di prescrizione non potrà essere disapplicato.

Quanto sopra, però, non rileva se il danno causato dalla frode fiscale è di rilevantissima GRAVITA’ (la gravità è in re ipse).

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