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Cassazione: dilazione non interrompe la prescrizione, anche per l’INPS

La Cassazione con l’ordinanza n. 18 del 03 gennaio 2018, ha confermato la sua precedente ordinanza n. 7820/2017: la dilazione con il fisco, parzialmente corrisposta, non interrompe la prescrizione delle pretese, se la stessa non è accompagnata da dichiarazione di acconto.

Tale pronuncia è altresì importante perché, definitivamente, allarga tale principio anche alle pretese dell’INPS: contributi.

Nei fatti, una contribuente impugnava una intimazione di pagamento con a base diverse cartelle con oggetto contributi, mai impugnate. Alcune di queste venivano fatte oggetto anche di dilazione con il Riscossore.

La Corte d’Appello riformava la sentenza del Tribunale e dichiarava prescritto il credito dell’INPS perché:

L’INPS ricorreva per Cassazione, ma la Suprema Corte, confermava il proprio recente orientamento ed affermava: “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla prescrizione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede id legittimità se congruamente motivata”.

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