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Cassazione: non basta la copia semplice per provare i documenti inviati con PEC

La Cassazione con la ordinanza n. 27369 el 17 novembre 2017 (anche se in modo succinto) ha affermato il principio che per provare l’invio telematico di documenti non è sufficiente la semplice produzione di copia semplice.

E’ necessario che la relata, il documento inviato e le due attestazioni di notifica tramite PEC, devono avere l’attestazione di conformità. Devono, quindi, essere copie attestate dell’originale.

Precisamente: “l’atto depositato dagli XXXXX contiene, infatti, una stampa cartacea delle relate e dei documenti inviati in via telematica che non risulta idonea a comprovare la notifica in quanto carente di sottoscrizione autografa dell’attestazione di conformità”.

Quanto sopra, in riferimento alle notifiche tramite PEC eseguite dal Riscossore, deve essere considerato anche con l’art. 6 del D.p.r. n. 68/2005, che definisce e distingue le prove della notifica telematica per il mittente e per il destinatario:

Si consideri che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2004 e con la sentenza n. 3/2010, ha puntualizzato il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali:

Pertanto, nel caso in cui l’Agente della riscossione produce in giudizio solo la Ricevuta di consegna, in copia semplice, e il ricorrente contesta la perfezione della procedura di notifica e l’autenticità delle copie prodotte è possibile affermare che il Riscossore non abbia dato prova di aver adempiuto la notifica: mancata produzione Ricevuta di accettazione.

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