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Firma digitale solo per l’avviso di accertamento inviato tramite Pec

La CTP di Treviso, con la sentenza n. 55 del 15 gennaio 2018, ha introdotto un nuovo principio: l’avviso di accertamento cartaceo è illegittimo se la firma del funzionario è digitale. Ciò in violazione viola l’art. 42 D.p.r. n. 600/1973.

Per tale CTP, per non incorrere in declaratoria di nullità vi deve essere:

Per tale sentenza la sottoscrizione con firma digitale è valida se l’atto viene notificato tramite PEC visto che solo in questo modo è possibile verificare l’identità dell’autore, l’integrità, l’immodificabilità del documento (previsto dall’art. 3. D.P.C.M. del 13/12/2014).

In sintesi la Sentenza: “Si osserva che, solo nell’ipotesi in cui la notifica fosse avvenuta via pec, la firma avrebbe potuto essere digitale anche al fine di consentire la verifica della correttezza della sottoscrizione del ricevente la notifica secondo la predetta formalità” (CTP Treviso n. 55/2018).

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