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La data di SPEDIZIONE della raccomandata dell’appello, non è “fatto notorio”

La Cassazione, con la ordinanza n. 2314/2018 del 30 gennaio 2018, ha confermato il nuovo

orientamento del deposito della prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata dell’appello, in ottemperanza dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, ma con ulteriori importanti principi.

 

Le norme di riferimento

 

La questione sottesa

Orbene, dal combinato disposto di tali due norme, pena inammissibilità dell’appello, l’appellante deve depositare entro 30 giorni la prova della spedizione con raccomandata (la velina di spedizione) della notifica dell’appello a controparte. Non deve essere depositato l’Avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l’appello, anche se in tale avviso vi è indicata la data di spedizione (i due articoli sopra indicati espressamente indicano “ricevuta di spedizione”).

Tale inammissibilità non è sanata neppure dalla costituzione tempestiva e regolare della parte appellata.

La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che l’inammissibilità non sanziona la lesione del contraddittorio, ma il preciso ordine indicato nei due articoli sopra riportati (tra le tante Cass. n. 20787 del 11 settembre 2013; Cass. n. 1900/16; Cass. n. 9845/2017; CTR Palermo n. 1424 del 9 aprile 2015; CTR Catanzaro n. 328 del 17 marzo 2015; CTR. Milano n. 122/2012).

Tale obbligo di deposito è relativo alla possibilità del Presidente della Commissione adita di poter subito controllare la tempestività della notifica dell’atto d’appello (in caso di CTP del ricorso introduttivo).

Tuttavia, con la sentenza a Sezioni Unite n. 13452 del 29/05/2017, la Suprema Corte ha “ammesso” la possibilità del deposito anche dell’avviso di ricevimento da dove vi è indicata la prova della spedizione dell’appello (o per la CTP il ricorso), ma con le seguenti condizioni:

  1. L’avviso di ricevimento sia stato depositato entro trenta giorni dalla notifica;
  2. In tale avviso di ricevimento vi sia indicata la data di spedizione della raccomandata;
  3. Tale data di spedizione della raccomandata ivi presente deve essere, in due modi:

In mancanza di uno dei sopra indicati elementi, non vi sarà la prova certa della notifica dell’appello e lo stesso sarà inammissibile per violazione degli artt. 53 e 22 D.Lgs. n. 546/1992.

 

Le novità introdotte dalla Cass. n. 2314/2018, qui in commento

Il Supremo Consesso, con la pronuncia in argomento ha confermato tale orientamento ma ha altresì introdotto 3 nuovi principio:

 

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