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Imposta di registro, il nuovo art. 20 non è retroattivo

La Cassazione, con la sentenza n. 4407 del 23.021.2018 ha chiarito che la nuova versione dell’art. 20 del D.p.r. n. 131/1986 non ha efficacia retroattiva.

Precisamente,

La prima versione dell’articolo 20 era:

La nuova versione (entrata in vigore il 1 gennaio 2018) è:

Quindi, per la nuova versione dell’art. 20, per l’interpretazione della volontà reale e concreta delle parti di un atto (o più atti) di cessione/traslazione (si veda news del 17.02.2018), ora, non si deve tener conto del dato extra-testuale ed il collegamento negoziale, perché espressamente esclusi (“prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”).

In altri termini, per l’applicazione dell’imposta di registro, sempre meno rileva ciò che le parti hanno scritto nei contratti, vantaggio di ciò che realmente e fiscalmente hanno realizzato.

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