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Imposta di registro: non rileva ciò che è pattuito nel contratto, ma la finalità economica conseguita.

Per l'imposta di registro rileva la capacità contributiva e non l'autonomia negoziale

La Suprema Corte ha statuito un principio in tema di imposta di registro che fa regredire l’autonomia dei contrenti, formulata nel contratto, a vantaggio delle esigenze tributarie.

Con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018, la Cassazione ha sancito il principio che sono: “prive di rilievo le questioni relative all’interpretazione dei contratti e all’autonomia negoziale delle parti poiché ha importanza non cosa le parti abbiano scritto, ma ciò che esse abbiano effettivamente realizzato con complessivo regolamento negoziale adottato, anche indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese” (Cass. n. 2007/2018).

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Nei fatti.

Una Società immobiliare stipulava con una Banca un contratto di mutuo, per la ristrutturazione di un immobile (per €1.300.000,00).

La predetta Società immobiliare, assieme ad altra persona fisica, costituiva una Nuova Società di capitali. In relazione al capitale di tale nuova s.r.l. (pari ad €20.000,00):

  • il 50% veniva conferito in contanti dalla persona fisica,
  • l’altro 50% veniva “coperto” dalla Società immobiliare a mezzo del conferimento della piena proprietà dell’immobile (con valore stimato di €1.310.000,00), accollandosi però totalmente il mutuo (per €1.300.000,00.

Veniva pertanto corrisposta l’imposta di registro proporzionale sulla differenza tra il valore dell’immobile conferito nella Nuova Società di capitali (valutato in €1.310.000,00) ed il valore del muto accollato (per €1.300.000,00): €10.000,00.

L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione dell’imposta di registro, perché era errato il valore di riferimento del capitale conferito dalla Società immobiliare (€1.310.000,00 – €1.300.000,00 = 10.000,00 à 50% del capitale conferito).

L’imposta di registro proporzionale doveva avere come riferimento il prezzo della reale cessione dell’immobile alla Nuova Società di capitali (€ 1.300.000,00).

Per l’Ufficio l’operazione attivata non era la costituzione di una società, ma una mascherata cessione dell’immobile. Quindi l’imposta di registro proporzionale doveva essere calcolata sul valore di tale bene ceduto (€1.300.000,00).

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La decisione.

La società ricorrente impugnava l’Avviso di liquidazione e la CTP le dava ragione.

L’appello formulato dall’Ufficio però faceva annullare la decisone di primo grado.

Per la CTR, ex art. 20 D.p.r. n. 131/1986 (dando quindi prevalenza a quanto espresso chiaramente nei contratti stipulati dalle parti), la fattispecie doveva essere inquadrata come una pluralità di diversi negozi giuridici, con finalità elusive.

La Società contribuente impugnava la sentenza della CTR in Cassazione contestando anche la errata decisione della CTR in riferimento alla domanda proposta dall’Ufficio. Quest’ultimo non aveva formulato la richiesta di riforma della sentenza della CTP in relazione all’abuso di diritto (finalità elusive).

La Cassazione, by-passando tale questione sul petitum, ha affermato che il Giudice è sempre orientato dal principio iura novit curia. Successivamente ha enunciato il principio sopra riportato.

Il Supremo Consesso ha valutato che l’art. art. 20 D.p.r. n. 131/1986 è connesso ad una causa di carattere contabile, prima che di diritto civile.

L’imposta di registro si commisura su atti a contenuto economico, quindi sulla capacità contributiva del contribuente. Pertanto, per la sua applicazione, non si deve considerare la volontà negoziale delle parti espressa nei contratti, ma la reale e concreta volontà tributaria perseguita. I “concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscono a semplici elementi della fattispecie tributaria” (Cass. n. 14900/2001).

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