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La parte che in primo grado si è costituita cartacea non può costituirsi in appello in modo telematico

Continua la quaestio sulle modalità di costituzione cartacea o telematica nel processo tributario.

Come abbiamo già indicato nella nostra News del 23 marzo 2018, sono diverse le sentenza dei Giudici di merito (ed una di legittimità) che escludono la possibilità di cambiare la modalità di costituzione “in corso” di processo.

Per un primo orientamento (Cass. n. 28311/2017; CTP Reggio Emilia n. 245/2017; CTP Foggia n. 1981/2017; CTP Roma 15901/2017; CTP Milano n. 4779/2017; CTP Rieti n. 9/18) è illegittima la costituzione del Riscossore con modalità telematiche, nel caso in cui il contribuente abbia instaurato il ricorso in modo cartaceo.

Per un secondo orientamento (CTR Lombardia n. 5082/2017; CTP Foggia n. 104/18) è ammessa, invece, la costituzione telematica di controparte, anche se il contribuente ha iscritto il ricorso con modalità cartacea.

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Tuttavia, la CTR Lazio n. 3014 del 9 maggio 2018, oltre a confermare il primo orientamento, introduce un’ulteriore questione:

Secondo tale CTR Lazio n. 3014/2018, ciò non è possibile. L’atto d’appello telematico è illegittimo, nonché inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Tale pronuncia parte da un dato normativo:

Art. 2, comma 3, D.M. n. 163 del 23/12/2013:

Pertanto, non avendo utilizzato in primo grado la notifica a mezzo PEC ma avendo utilizzato le modalità tradizionali, non è possibile avvalersi, in appello, della notifica PEC in quanto la vertenza dovrebbe essere incardinata successivamente nel sistema informatici della giustizia tributaria” (CTR Lazio n. 3014/2018).

Difatti il testo sopra citato D.M. 163/2013, afferma chiaramente che le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere obbligatoriamente adottate per tutti i gradi di giudizio” (CTR Lazio n. 3014/2018).

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