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Niente interessi sulle sanzioni

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 16553 del 22 giugno 2018, ha statuito il principio che le sanzioni tributarie non si possono applicare sugli interessi, in particolare sugli quelli per dilazione.

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La fattispecie

Un contribuente richiedeva all’Agente della riscossione istanza di dilazione ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973. La richiesta di dilazione veniva accolta, ma il contribuente si lamentava che gli interessi di dilazione erano stati calcolati anche sulle sanzioni tributarie.

Veniva impugnato il decreto di accettazione dell’istanza di dilazione avanti la CTP di Napoli. Quest’ultima, però, dichiarava inammissibile il ricorso perché avanti al Giudice Tributario non è ammessa l’impugnazione del provvedimento che accoglie la dilazione (art. 19 D.Lga. n. 546/1992).

In fase d’appello la CTR riformava la sentenza provinciale è dichiarava il ricorso ammissibile, nonché fondato perché gli interessi su sanzioni non sono ammessi dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 (“La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”).

Per la riforma della sentenza della CTR ricorreva in Cassazione il Riscossore.

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I tipi di interessi

Nella fase della riscossione dei tributi la normativa prevede diverse tipologie di interessi:

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La decisione della Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione è importante perchè allarga, espressamente, il divieto previsto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 (“La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”) anche agli interessi per dilazione ex art. 21 D.p.r n. 602/1973. Prima era certo che le altre tipologie di interessi non si potevano calcolare per le sanzioni tributarie.

La Suprema Corte ha quindi statuito che: “Sennonchè, l’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 – che stabilisce testualmente: “ La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” – trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. Interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. L’art. 2 comma 3 del d.lgs. 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”; ne consegue che, in caso di rateazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora” (Cass. n. 16553/2018).

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