Site icon Soluzioni Al Debito

AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA: VALE SOLO L’UTILIZZABILITA’ E LA CATEGORIA

La Suprema Corte, con la sentenza n. 14964 del 8 giugno 2018, ha precisato due importanti novità relative all’agevolazione per l’acquisto della prima casa ex art. 1, parte prima, nota II bis della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Per tale agevolazione rileva:

*****

Agevolazione prima casa, la normativa

La Tariffa parte I, art. 1, nota II-bis, allegato del D.p.r. n. 131/1986, precisa i requisiti per poter accedere ai benefici per l’acquisto della prima casa (vedi anche news del 18/11/2017).

Tali agevolazioni per la “prima casa” sono applicabili agli acquisti effettuati da imprese, da privati, ma anche per acquisti su successione e donazione. Tale trattamento fiscale di favore per il contribuente permette di acquistare per la prima volta la piena proprietà (o la nuda proprietà) di un’abitazione (oppure l’uso, nonché l’usufrutto) di immobile non di lusso.

Il regime di favore prevede:

*****

La novità introdotte dalla Cassazione

Come sopra anticipato la Suprema Corte, per l’applicazione dell’agevolazione dell’acquisto “prima casa” ha precisato ed introdotto i seguenti elementi:

Exit mobile version