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PEC ed orari di notifica

Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 10628 del 4 maggio 2018, è tardiva la notifica tramite PEC dopo le ore 21:00. La Suprema Corte ha applicato le disposizione dell’art. 147 c.p.c. anche per le notifiche PEC.

In buona sostanza, le notifiche, per così dir, cartacee devono essere, obbligatoriamente, eseguite dopo le ore 7 ed entro le ore 21:00.

Tale limite imposto dall’art. 147 c.p.c. ha il motivo di individuare un frangente temporale entro il quale vi sia la tranquillità di non ricevere atti giudiziari, nonché garantire il diritto di difesa del destinatario.

Orbene, la Cassazione, con tale pronuncia, ha precisato che: ”poichè notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 del giorno 28 ottobre 2016 (ore 22:00) con la conseguenza che deve intendersi perfezionato alle 7:00 del giorno successivo”.

Di conseguenza, aver inviato la PEC dopo le ore 21:00 non la rende nulla, ma fa spostare la data della notifica alle ore 7:00 del giorno successivo (con inevitabili conseguenze in riferimento ai termini decadenziali di impugnazione).

Tuttavia, tale principio non è nuovo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Con l’Ordinanza n. 31209 del 29 dicembre 2017, è stato espresso il seguente arresto giurisprudenziale: ”Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. E’ pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

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Si segnala, però, che la Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza n. 94083 del 16 ottobre 2017, in riferimento alla legittimità di imporre alla notifica tramite PEC di atti giudiziari i limiti temporali dell’art. 147 c.p.c., ha sollevato la questione di costituzionalità alla Consulta.

Precisamente:

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