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PRESCRIZIONE: quando inizia a decorrere per i contributi?

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, ha statuito che, in riferimento alla prescrizione dei contributi INPS, il termine deve decorre dalla data di pagamento (o quella prevista per il pagamento) e non dal deposito della dichiarazione dei redditi. Ciò può comportare un diverso computo della prescrizione.

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La fattispecie

Un artigiano non depositava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2001. Successivamente, nell’anno 2009, l’Istituto previdenziale si attivava per il recupero di tali pretese contributive. A tali pretese si opponeva il contribuente eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi.

In primo grado il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dall’artigiano, ma la Corte d’Appello accoglieva tale eccezione e riformava la sentenza di primo grado a favore del contribuente. La Corte d’Appello precisava che il credito contributivo era prescritto per il trascorrere di 5 anni e che il termine iniziale per far decorrere tale prescrizione era sempre l’anno in cui sarebbe dovuta essere presentata la dichiarazione dei redditi. La mancata presentazione di tale dichiarazione da parte dell’artigiano non solleva da responsabilità l’INPS che, con i sui poteri istruttori ed accertativi, poteva accertare tale reddito.

Avverso tale ultima sentenza ricorreva in Cassazione l’INPS.

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La decisione della Cassazione

Orbene, dato per certo che la prescrizione è di 5 anni (si veda la Cass. SS. UU. n. 23397/2016), la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS riconfermando il principio di una precedente pronuncia (Cass. n. 13463/2017). Quest’ultima considerava come giorno iniziale (“dies a quo”) NON la data in cui è stata presentata (o si doveva presentare la dichiarazione dei redditi), MA la data prevista per il pagamento di tali contributi.

Il Supremo Consesso, in riferimento a tali contributi per gli artigiani che li definisce “a percentuale” ha statuito:

Per di più la Suprema Corte ha precisato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non è causa di sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8) c.c., perché non è posto in essere dal contribuente in modo doloso o preordinato:

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