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Accertamento sui conti del coniuge. Onere della prova a carico dell’Ufficio

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 32974 del 20 dicembre 2018, ha precisato come si “distribuisce” l’onere della prova tra Agenzia delle Entrate e contribuente in caso di accertamento basato su conti correnti del coniuge.

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La fattispecie oggetto della sentenza

L’Agenzia delle Entrate notificava ad un professionista un avviso di accertamento con il quale, a seguito degli accertamenti bancari effettuati su conti correnti intestati a lui e su conti intestati alla sua moglie, rettificava il reddito del professionista da €60.186 ad €170.963.

Il Lavoratore autonomo impugnava l’avviso di accertamento eccependo che l’Ufficio non aveva onorato il proprio onere probatorio. L’Agenzia non aveva dimostrato l’inerenza e la connessione dei movimenti bancari del conto della moglie, con le operazioni imponibili del professionista. In buona sostanza non vi erano ragioni per credere che le somme nel conto della moglie fossero reddito del ricorrente.

La CTP prima e la CTR poi davano ragione al professionista ed annullavano l’avviso di accertamento.

L’Agenzia, però, ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR.

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L’Art. 32 comma 1 n. 7 D.p.r. n. 600/1973

L’art. 32, comma 1, n. 7, D.p.r. n. 600/1973 (per l’IVA, in modo similare, anche l’art. 51 D.p.r m. 633/1972), prevede:

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate può chiedere alle Banche ed alle Poste di avere le risultanze bancarie del contribuente accertato. Con il saldo attivo di tale risultanze bancarie l’Ufficio effettuerà una differenza con il reddito indicato nella dichiarazione dei redditi. Se il risultato è attivo so tali importi baserà l’avviso di accertamento e la ripresa fiscale.

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La decisione della Corte

La Corte, con tale Ordinanza n. 32974/2018 (si veda anche Cass. n. 9212/2018; Contro Cass. n. 9845/2018) ha confermato le ragioni del contribuente. Inoltre ha precisato che l’ “utilizzo”, da parte dell’Ufficio, del saldo in conto, può usare attribuito a reddito, anche semplici presunzioni, ma applicando un distinguo:

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