Site icon Soluzioni Al Debito

Difetto di sottoscrizione dell’avviso. E’ onere dell’Agenzia dare la prova della regolare delega

La Suprema Corte ha precisato, con la recente Ordinanza n. 5083 del 21 febbraio 2019, che in caso di contestazione di regolare firma dell’avviso di accertamento, è onere dell’Agenzia delle Entrate dare rigorosa prova del possesso dei requisiti della sottoscrizione. Precisamente, ex art. 42 D.p.r. n. 600/1973, l’atto può essere sottoscritto anche per delega, ma i requisiti soggettivi e oggettivi di tale delega devono essere forniti dall’ufficio in processo.

*****

I requisiti oggettivi e soggettivi della delega

L’art. 42, comma 1, del D.p.r. n. 600/1973 afferma:

Lo stesso articolo prevede poi la sanzione della nullità dell’attose l’avviso non reca la sottoscrizione(comma 3).

Tale regolare delega deve ottemperare a requisiti soggettivi e oggettivi.

***

Requisiti soggettivi

Essi (si consideri anche l’abrogazione della categoria dei funzionari della carriera direttiva) il “capo dell’ufficio” doveva (come è attualmente) essere un dirigente (si veda art. 2, comma 2, D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748) e le sue funzioni potevano esser delegate agli appartenenti alla carriera direttiva, anche non dirigenti, purché aventi la più elevata delle “qualifiche” esistenti.

Tali figure apicali, in ordine cronologico, si rifacevano:

E’ chiaro, quindi, la non corrispondenza tra la categoria “carriere direttiva” e quella della “terza area”.

In altri termini, non possono essere considerati soggetti della carriera direttiva, ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, personale relativo ad una categoria che comprende anche funzionari che non ricoprono figure apicali (con maggior attenzione e cura considerando anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 e la successiva giurisprudenza della Cassazione).

Il delegato, inoltre ,deve avere:

***

Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi, invece, precisano gli elementi che la delega, del capo ufficio, deve avere.

Essi sono quelli previsti dal T.U.P.I. (Testo Unico del Pubblico Impiegato), in particolare a quelli art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001:1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.

Pertanto, la delega deve essenzialmente:

– essere rilasciata per iscritto (si veda sentenza CTP di Frosinone del 15 maggio 2015);

– riportare le “specifiche e comprovate ragioni di servizio” che l’hanno motivata (art. 17 del T.U.P.I.). Si deve, quindi, andare oltre a semplici o vuote frasi di stile (Cass. n. 22803/2015);

*****

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5083/2019, ha precisato che (in caso di specifica contestazione dei requisiti della delega di sottoscrizione) è onere dell’Ufficio fornire la prova del possesso dei requisiti indicati dalla legge sia del delegante (requisiti soggettivi), nonché dell’esistenza di regolare delega (requisiti oggettivi).

Precisamente:

Exit mobile version