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Anche l’istanza per il Saldo e Stralcio sospende e blocca i pignoramenti

Già con nostra precedente News del 01 febbraio 2019, abbiamo precisato che la Rottamazione Ter (oltre agli effetti accessori delle precedenti) dà la possibilità di sospendere i pignoramenti già avviati e di estinguerli con il semplice pagamento della prima rata del piano di rottamazione.

Ebbene, gli stessi effetti sono presenti anche per chi invia l’istanza per il Saldo e Stralcio con l’Isee.

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La rottamazione Ter blocca ed estingue i pignoramenti

Con le precedenti due rottamazioni (quella prevista dall’art. 6 D.L. n. 193/2016 e quella prevista dell’art. 1 D.L. n. 148/2017), in riferimento agli atti di pignoramento del fisco prevedevano solo:

Ora con la Rottamazione Ter, diversamente dalla precedenti due Rottamazioni, il legislatore ha espressamente previsto due nuovi effetti:

  1. il semplice invio della richiesta per la Rottamazione Ter sospende tutti i pignoramenti posti in essere dal Fisco (mobiliari, immobiliari e presso terzi);
  2. dopo l’accettazione della richiesta di Rottamazione Ter, il semplice pagamento della prima rata del piano di rottamazione estingue il pignoramento precedentemente sospeso.

Precisamente, l’art. 3 D. L. n. 119/2018 prevede:

comma 10: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: (…) d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”;

comma 13: “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: (…) b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

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Anche il Saldo e Stralcio blocca ed estingue i pignoramenti

Come sopra anticipato, anche l’istanza per il pagamento con la formula del Saldo e Stralcio ex art. 1, commi 184-198, Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) expressis verbis prevede che:

Tali effetti accessori, sono per l’ invio dell’istanza, derivano dalla circostanza che la stessa normativa fa un espresso riferimento ai commi 10 e 13 del D.L. n. 119/2018, sopra riportati.

Precisamente:

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