Site icon Soluzioni Al Debito

Contributo unificato. Per la ratio va pagato per un solo atto impugnato

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 1088 del 11 marzo 2019, ha affrontato l’ennesimo questione del pagamento del contributo unificato tributario.

Precisamente, se, in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, tale tassa di iscrizione debba essere calcolata anche per le sottostanti cartelle.

Per il Giudici provinciali il contributo è dovuto solo per l’intimazione di pagamento, senza considerare le sottostanti cartelle, perché ciò che conta è la ratio della norma (art. 14 D.p.r. n. 115/02): “l’esigenza di ristorare i costi del funzionamento dell’apparato giudiziario” (CTP Mi n. 1088/2019).

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente impugnava un atto d’intimazione di pagamento e, tra i vari motivi d’impugnazione, veniva formulata anche la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Per tale causa la ricorrente corrispondeva la tassa di iscrizione della causa (C.U.T.) pari al valore dei tributi (al netto di sanzioni ed interessi, nonché degli oneri) solo per l’intimazione di pagamento.

La stessa nel ricorso introduttivo, pur chiedendo al Giudice l’annullamento dell’intimazione di pagamento e delle prodormiche cartelle, dichiarava, ex art. 14, comma 2, D.p.r. n. 115/2002, che per il valore della controversia doveva essere considerato solo l’atto d’intimazione, perché le sottostanti cartelle erano atti impugnati ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.

Tuttavia, come sempre succede, la cancelleria della Commissione adita notificava alla contribuente prima un sollecito di pagamento e poi un atto di irrogazione delle sanzioni con il quale duplicava il contributo unificato. La Cancelleria chiedeva il pagamento del contributo unificato per l’intimazione di pagamento e per ogni singola cartella presupposto. Ciò perché la normativa novellata precisa che il contributo unificato va corrisposto per ogni atto impugnato.

La stessa, però, impugnava tale atto di irrogazione di sanzioni con il quale la commissione richiedeva l’integrazione del contributo unificato.

*****

L’evoluzione normativa del calcolo del contributo unificato

L’art. 14, comma 3-bis, D.p.r. n. 115/2002 (norma che regola la modalità di calcolo del contributo unificato), prima della modifica, prevedeva:

In riferimento a tale testo normativa si inseriva la famosa sentenza della CTP di Vicenza n. 147/2013 (CTR Toscana n. 537/2018), precisamente:

Successivamente l’art. 1, comma 598, let. a) Legge n. 147/2013 ha modificato tale art. 14, comma 3-bis, D.p.r. n. 115/2002 ed ha precisato che il contributo unificato deve essere corrisposto per ogni atto impugnato:

Basandosi su tale modifica legislativa le cancellerie delle commissioni tributarie, in caso di impugnazione di intimazioni di pagamento (nonché di iscrizione di ipoteca o fermi amministrativi), chiedono importi esagerati per il contributo unificato.

Tale tassa viene pretesa sia per l’intimazione, sia per tutte le cartelle prodromiche, con oggetto tributi. Per tali cancellerie non vie era un solo atto impugnato, ma più atti.

*****

La decisione della CTP di Milano

Orbene, proprio in riferimento a tale ultima modifica legislativa dell’art. 14 D.p.r. n. 115/2002 , quindi considerando il termine “per ciascun atto impugnato” la CTP di Milano ha accolto il ricorso della contribuente.

Per i Giudici meneghini tale art. 14 deve essere interpretato considerando la sua ratio. Quest’ultima è proprio “nell’esigenza di ristorare i costi” del processo instaurato. Precisamente:

Pertanto, in considerazione della ratio della norma il contributo unificato calcolato e corrisposto in riferimento alla sola intimazione di pagamento è corretto e sufficiente.

Exit mobile version