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Chiusura liti. La prova dell’invio dell’istanza con pagamento va depositati entro il 10 giugno 2019. ECCO IL MODELLO

L’art. 6, comma 10, del Decreto Legge n. 119/2018 individua quale sia l’ultimo adempimento per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione Liti Bis. Entro il 10 giugno 2019 dovrà essere depositata presso la cancelleria del Giudice tributario competente la richiesta di sospensione del processo assieme all’istanza di definizione Liti (clicca QUI per scaricare il modello), con la prova del pagamento dell’unica rata o della prima rata (clicca QUI per conoscere le modalità della Rottamazione Liti Bis). (Scarica QUI IL MODELLO)

Con il deposito di tale documentazione presso il Giudice Tributario il processo sarà sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Precisamente, l’art. 6, comma 10, del D.L. n. 119/20187 statuisce:

Al fine di agevolare tale deposito avanti al Giudice tributario. Si allega FAC-SIMILE di relativa istanza.

Infine, si da’ atto delle problematiche che sussistono in caso di cassazione della sentenza con rinvio, quando il termine per riassumere ancora è prendente. In tale circostanza mancherebbe il Giudice presso il quale depositare tale istanza. LA cassazione con il deposito della sentenza con rinvio ha definitivamente chiuso il fascicolo. La CTR, se non sollecitata dalla parte interessata tramite istanza di riassunzione, non ha alcun fascicolo a cui abbinare l’istanza ex art. 6, comma 10. D.L. n. 119/2018.

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