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Il Riscossore non può provare l’interruzione della prescrizione, producendo la semplice copia, interna, di un fermo

 Spesso succede che, in fase di contenzioso, il Riscossore (al fine di provare l’interruzione della prescrizione) produca semplici stampate di elenchi interni riassuntivi della posizione del contribuente. Tale documentazione, però, non ha alcun valore di prova e non è idonea ad interrompere la prescrizione. Ciò è stato affermato da una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1211 del 09 luglio 2019.

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La Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava (probabilmente tramite gli estratti di ruolo) diverse cartelle con oggetto debiti contributivi.

Tra i vari motivi d’impugnazione veniva formulato anche quello della prescrizione di tali cartelle, per il trascorrere del termine prescrizionale (5 anni) a partire dalla notifica.

In risposta, al fine di dimostrare l’interruzione della prescrizione, il Riscossore produceva diversa documentazione. Quest’ultima, però, è stata ritenuta dal Tribunale inidonea per provare tale interruzione. Il Tribunale di Monza, quindi, accoglieva le ragioni del contribuente e dichiarava prescritti i debiti contributivi.

Ricorreva in Appello il Riscossore, insistendo che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di un fermo amministrativo avvenuta il 01/12/2010, come dalla documentazione già prodotta.

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La decisione della Corte d’Appello

La sentenza qui in analisi è interessante perché, finalmente, chiarisce che non è prova la produzione in giudizio di semplici stampate di videate dei terminali del Riscossore.

In buona sostanza, l’Agente della Riscossione, al fine di provare la notifica del fermo amministrativo, ha prodotto solo una lista interna agli uffici di debiti del contribuente, con indicato anche il fermo amministrativo.

Tale “videata” non portava sottoscrizione e/o asseverazione, inoltre non dava certezza della notifica di tale fermo amministrativo.

Pertanto, la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione del Riscossore ed ha confermato la prescrizione dei debiti contributi precisando:

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