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PEC: è dovere del destinatario avvisare che gli allegati sono illeggibili

La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 21560 del 21 agosto 2019, si è pronunciata sulla notifica tramite PEC e (oltre a ben chiarire le modalità di prova di tale notifica) si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla illeggibilità (o impossibilità ad aprire) dei file allegati alla PEC.

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La Fattispecie oggetto della sentenza

L’INAIL appella la Sentenza del Tribunale che la condanna a pagare un’indennità a favore di un lavoratore, in relazione ad un infortunio.

La Corte d’Appello rigetta l’appello dell’INAIL e conferma la sentenza di primo grado. Di conseguenze l’Istituto ricorreva alla Cassazione per la riforma della decisione della Corte distrettuale.

Importante, però, è l’eccezione sollevata dal controricorrente che eccepiva la tardiva notifica del ricorso per Cassazione perché tardivo. Precisamente tale ricorso veniva notificato via PEC il 11/6/2014 ma di tale invio era leggibile solo la relata di notifica. Nessuno dei file allegati era leggibile (o era possibile aprire). Successivamente l’INAIL rinotificava, di sua iniziativa, tale ricorso per la Cassazione con tutti i file leggibili (o scaricabili).

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La norma in questione

La Cassazione, nella sentenza qui in analisi, nell’argomentare sull’illeggibilità (o impossibilità ad aprire) i file allegati alla PEC, si riferisce all’art. 1335 c.c.. Tale norma stabilisce:

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La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato tale sentenza è utile anche perché ben chiarisce le modalità di notifica e di prova della spedizione della PEC.

Precisamente:

Inoltre, tale Cassazione ha anche risolto sulle conseguenza in caso di impossibilità di apertura o di leggibilità dei file allegati alla PEC notificata. Per la Suprema Corte l’onere è solo in capo al destinatario. E’ quest’ultimo che deve attivarsi in modo tempestivo (si veda anche Cass. SS. UU. n. 32725/2018) per comunicare al mittente i problemi della notifica tramite PEC

Precisamente:

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PER MEGLIO COMPRENDERE LE TERMINOLOGIE E LE MODALITA’ DELLE COPIE INFORMATICHE, si rimanda al Vademecum PEC

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