Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”) prevede diverse novità in considerazione dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Con la News del 18/03/2020 abbiamo spiegato, punto per punto, tale decreto. Ora cerchiamo di dare un po’ di chiarezza sulle parti più importanti del Decreto “Cura Italia”, in particolare sulle proroghe e sulle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi (vedi anche Circ. AE del 18/03/2020).
ARTICOLO DEL D.L. n. 188/2020 |
SPIEGAZIONE |
NUOVO TERMINE |
Art. 60 |
Tale articolo prevede il differimento per tutti, dal 16.3.2020 al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Rientrano quindi nel differimento, ad esempio,: 1. tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio; 2. il versamento dell’IVA relativa a febbraio; 3. il versamento del saldo IVA relativo al 2019; 4. il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri; 5. i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata. In buona sostanza, con tale differimento, viene prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti. |
Il nuovo termine è il 20 marzo 2020, senza interessi o sanzioni. *** Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:
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Art. 61 |
Le disposizioni dell’art. 8 del D.L. n. 9/2020 (“Sospensione versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero”) sono allargati ad altri settori tra cui: federazioni sportive, teatrali, ricevitorie, corsisti, ristoranti, gelaterie, bar, biblioteche, eccetera. |
Il nuovo termine è il 31 maggio 2020, senza interessi o sanzioni, in unica soluzione. |
Art. 62 |
COMMA 1. Sono sospesi adempimenti, per TUTTI, DIVERSI dai versamenti e diversi da ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali (art. 60), che SCADONO nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020; Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:
COMMA 2. Sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, per:
Precisamente sono sospesi i versamenti relativi:
COMMA 3. E’ previsto lo spostamento del pagamento dell’IVA, per imprese e professionisti, lavoratori autonomi:
COMMA 7. Ai sensi dell’art. 62 comma 7, per:
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COMMA 1. Il nuovo termine è il 30 giugno 2020, senza interessi o sanzioni. COMMA 2 e COMMA 3. Il nuovo termine è:
Non si procede al rimborso di quanto già versato. *** Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni. COMMA 7. Inoltre, i lavoratori autonomi e gli agenti devono: – rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame; – devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:
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Art. 1 Decreto Legge n. 9/2020 |
Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’ art. 1 del D.L. n. 9/2020 relativa alla: – trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020); – consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera); – trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. |
Rimane la scadenza già indicata dall’art. 1 del D.L. n. 9/2020 del 31/03/2020 |