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Quali tributi e contributi sono prorogati o sospesi?

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”) prevede diverse novità in considerazione dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Con la News del 18/03/2020 abbiamo spiegato, punto per punto, tale decreto. Ora cerchiamo di dare un po’ di chiarezza sulle parti più importanti del Decreto “Cura Italia”, in particolare sulle proroghe e sulle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi (vedi anche Circ. AE del 18/03/2020).

ARTICOLO DEL D.L. n. 188/2020

SPIEGAZIONE

NUOVO TERMINE

Art. 60

Tale articolo prevede il differimento per tutti, dal 16.3.2020 al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Rientrano quindi nel differimento, ad esempio,:

1. tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;

2. il versamento dell’IVA relativa a febbraio;

3. il versamento del saldo IVA relativo al 2019;

4. il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;

5. i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

In buona sostanza, con tale differimento, viene prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti.

Il nuovo termine è il 20 marzo 2020, senza interessi o sanzioni.

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Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

  1. il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;

  2. oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Art. 61

Le disposizioni dell’art. 8 del D.L. n. 9/2020 (“Sospensione versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero”) sono allargati ad altri settori tra cui: federazioni sportive, teatrali, ricevitorie, corsisti, ristoranti, gelaterie, bar, biblioteche, eccetera.

Il nuovo termine è il 31 maggio 2020, senza interessi o sanzioni, in unica soluzione.

Art. 62

COMMA 1. Sono sospesi adempimenti, per TUTTI, DIVERSI dai versamenti e diversi da ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali (art. 60), che SCADONO nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

  1. la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;

  2. la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);

  3. la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);

  4. il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);

  5. i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

COMMA 2. Sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, per:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con compensi o ricavi INFERIORI a 2 milioni di euro, precedente a quello in corso al 17.3.2020 (anno 2019),

Precisamente sono sospesi i versamenti relativi:

  1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

  2. all’IVA;

  3. ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

COMMA 3. E’ previsto lo spostamento del pagamento dell’IVA, per imprese e professionisti, lavoratori autonomi:

  • a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi;

  • per i contribuenti che hanno domicilio fiscali, sede legale o sede operativa, nelle provincie di: Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

COMMA 7. Ai sensi dell’art. 62 comma 7, per:

  • i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

  • con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (anno 2019);

  • per i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;

  • che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

    viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ( regolate dagli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73).

    ***

COMMA 1. Il nuovo termine è il 30 giugno 2020, senza interessi o sanzioni.

COMMA 2 e COMMA 3. Il nuovo termine è:

  1. in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020), senza applicazione di sanzioni e interessi;

  2. oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

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Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

COMMA 7. Inoltre, i lavoratori autonomi e gli agenti devono:

rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame;

– devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);

  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 1 Decreto Legge n. 9/2020

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’ art. 1 del D.L. n. 9/2020 relativa alla:

– trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);

– consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);

– trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Rimane la scadenza già indicata dall’art. 1 del D.L. n. 9/2020 del 31/03/2020

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