Il Governo sta finendo di elaborare l’ennesimo Decreto Legge (clicca qui per scaricarlo) per inasprire le pene per chi non rispetta i divieti alla circolazione.
Subito si precisa che tale provvedimento non abroga i precedenti atti del Governo (ad eccezione del D.L. n. 6/2020 e dell’art. 35, comma 2, del D.L. n. 9/2020), per di più applicare le sanzioni amministrative in luogo di quelle penali di cui all’art. 650 c.p.
Analizziamo gli articoli del nuovo provvedimento del Governo:
Articoli |
SPIEGAZIONE |
Art. 1 |
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19. In tale articolo è indicato che il termine massimo per l’attuazione di tali misure urgenti è il 31 luglio 2020. Questo, però, NON vuol dire che i limiti alla circolazione aggi in atto siano applicabili fino al 31 luglio 2020 |
Art. 2 |
Attuazione delle misure di contenimento. |
Art. 3 |
Misure urgenti di carattere regionale e infraregionale |
Art. 4 |
Sanzioni e controlli. Con tale articolo il Governo applica la sanzione amministrativa (da €500 ad €4000) in caso di violazione delle norme di divieto sulla circolazione. Inoltre, a far data dall’entrata in vigore di tale provvedimento, tale sanzione amministrativa sostituirà quella penale prevista dall’art. 650 c.p. E’ prevista anche la chiusura provvisoria, da 5 giorni a 30 giorni, per i locali che non rispettano le disposizioni chi chiusura e della distanza infrapersonale |
Art. 5 |
Disposizioni finali. E’ abrogato il D.L. n. 6/2020 ed l’art. 35, comma 2, del D.L. n. 9/2020. Tale Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |