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Cassazione Sezioni Unite: giurisdizione Tribunale e del Giudice Tributario

La Suprema Corte, con l’Ordinanza a Sezioni Unite n. 7822 del 14 aprile 2020, ha ulteriormente precisato il distinguo tra giurisdizione del Giudice Ordinario (Tribunale) e Giudice Tributario (Commissioni Tributarie), nel caso in cui venga impugnato un atto di pignoramento con a base cartelle per pretese tributarie.

Per la Suprema Corte l’elemento di distinguo è la domanda formulata dal contribuente per avere giustizia.

Su tale richiesta si deve inquadrare la giurisdizione del Giudice che può anche non essere esclusiva.

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza delle Sezioni Unite

Una società di capitali impugnava avanti al Tribunale di Roma un atto di pignoramento avente come presupposto due cartelle per pretese tributarie.

La società contribuente formulava le seguenti conclusioni (cioè la domanda rivolta al Tribunale):

a) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l’improcedibilità e/o comunque l’inammissibilità dell’impugnato atto di pignoramento (…) per inesistenza giuridica del terzo Equitalia S.p.A. – Agente della riscossione – Equitalia centro Spa- sede di Firenze”;

b) nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, totale e/o parziale, dell’impugnato atto di pignoramento di crediti (…) e delle cartelle esattoriali su indicate ad esso presupposte, e tutti gli atti ad esso conseguenti, e/o in ogni caso, annullare gli atti medesimi e/o dichiarali privi di qualsiasi efficacia”.

Il Tribunale di Roma (in funzione del Giudice dell’Esecuzione), dopo aver sospeso in via provvisoria l’esecutività del pignoramento, con fissazione dell’udienza di comparizione declinava la propria giurisdizione a favore del Giudice Tributario, basandosi sulla Cass. SS. UU. n. 13913/2017. Tale decisione del Supremo Consesso del 2017 ha precisato che:

Pertanto, il Tribunale di Roma (in funzione del Giudice dell’Esecuzione), revocata la sospensione dell’esecutività dell’atto di pignoramento, concedeva termine di 60 giorni alla società ricorrente per riassumere la causa avanti al Giudice Tributario, oppure per formulare il reclamo alla sua decisione.

La Società contribuente non formulava reclamo e riassumeva la causa avanti alla CTP competente.

L’addita Commissione Tributaria, però, non concordava con la decisione del Tribunale di Roma (in funzione del Giudice dell’Esecuzione), in riferimento alla sua giurisdizione.

Per la CTP la decisione spettava proprio al Tribunale, per le seguenti ragioni:

  1. la società ricorrente ha ammesso nel proprio ricorso introduttivo che le prodromiche cartelle di pagamento erano state correttamente notificate (quindi non si contestavano tributi);

  2. la società ricorrente fin dal ricorso introduttivo contestava il diritto della resistente (Agenzia delle Entrate) a procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della pretesa tributaria;

  3. la stessa Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’impugnazione dell’atto di pignoramento dinanzi alle Commissioni Tributarie sarebbe ammissibile soltanto nei casi di omessa notifica della cartella o di altro atto presupposto e la ricorrente aveva ammesso la corretta notifica delle cartelle.

Di conseguenza la CTP, ai sensi dell’art. 59 terzo comma della Legge n. 69/2009, ha sollevato il conflitto di giurisdizione rimettendo gli atti alla Suprema Corte della Cassazione per risolvere definitivamente la questione di giurisdizione sulla controversia oggetto di causa.

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La decisione delle Sezioni Unite

La Suprema Corte, ha affrontato diverse problematiche emettendo altrettanti principi di diritto, in particolare:

Il Supremo Consesso, poi, ha ripercorso i punti principali della Cass. SS. UU. n. 13913/2017 (assieme alla decisione della Corte Costituzionale n. 114/2018) indicando il quadro normativo:

  1. art. 2, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 che ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria;

  2. art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 ha escluso la giurisdizione tributaria per gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alle notifica delle cartelle;

  3. art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 riporta l’elenco degli atti impugnabili avanti alla Commissione Tributaria, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva;

  4. art. 49, comma 2, del D.p.r. n. 602/1973 precisa che il procedimento dell’esecuzione tributaria è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto dell’esecuzione;

  5. art. 57 del D.p.r. n. 602/1973 che stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), né le opposizioni ali atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;

  6. art. 9, secondo comma, c.p.c. che attribuisce al Tribunale ordinario la competenza esclusiva della cause in materia di imposte e tasse.

In base a tale quadro normativo la Cass. SS. UU. n. 13913/2017 stabiliva:

a) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono al Giudice Tributario;

b) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al Giudice Ordinario;

c) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (ove siamo diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al Giudice Ordinario;

d) le opposizioni di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. si propongono al Giudice Ordinario;

e) nel caso di opposizione agli atti esecutivi riguardando un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione delle cartelle, l’impugnazione si deve rivolgere al Giudice Tributario (anche perché il pignoramento è il primo atto che arriva al contribuente con oggetto la pretesa tributaria).

Basandosi su tale precedente pronuncia delle Sezioni Unite, assieme alla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, la Cassazione, con l’Ordinanza SS. UU. n. 7822/2020, ha statuito che:

In buona sostanza la Cass. SS. UU. n. 7822/2020 ha concluso che, trattandosi di distinte domande, occorre individuare giurisdizioni differenti per ciascuna di esse.

Nella specie la questione deve essere esaminata prioritariamente dal Giudice Ordinario (sulla domanda pregiudiziale relativa esclusivamente l’atto di pignoramento).

Successivamente, stante la domanda in via subordinata sul merito della pretesa (anche se è indicata nel merito la precedente è dichiarata pregiudiziale), il primo Giudice Ordinario deve valutare se può decidere anche su di essa e, nel caso, devolvere al Giudice Tributario l’esame della domanda rimasta.

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