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Prescritti i contributi se si impugna il ruolo

Spesso, qualora si faccia valere la prescrizione quinquennale dei contributi, il Riscossore e l’INPS si oppongono eccependo che il contribuente non ha interesse ad impugnare il ruolo per far valere la prescrizione, perché non vi è alcun pericolo per il contribuente stesso.

In buona sostanza, la linea difensiva del Riscossore e dell’INPS è quella di far dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente, perché non quest’ultimo avendo subito la notifica di un pignoramento, di una intimazione di pagamento o di altro, non doveva adire il Giudice del lavoro. Il contribuente, quindi, non né aveva motivo ed interesse, perché non vi era per lui alcun pericolo.

Dal punto di vista processuale, si può dire che il contribuente era carente d’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., per far annullare il credito contributivo.

Su tale questione (relativa alla carenza d’interesse del contribuente in caso di impugnazione del ruolo per far prescrivere i contributi) è intervenuta, anche recentemente, la giurisprudenza precisando che è sempre ammessa l’azione di accertamento negativo dei contributi (far valere la prescrizione) anche se si impugna il ruolo.

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Precisamente:

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Quindi il contribuente può impugnare il ruolo (attraverso la copia dell’estratto di ruolo) per far valere la prescrizione quinquennale dei contributi, anche se vi erano atti precedenti (cartelle avvisi di addebito) già notificati. Questo per far accertare dal Giudice del Lavoro che il credito contributivo è venuto meno perché prescritto dopo la notifica della cartella o dell’avviso di addebito.

Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d’ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020, pag. 9).

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