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Si possono ereditare debiti societari anche se la notifica alla società (cancellata) non è avvenuta

La Suprema Corte, con la sentenza n. 8915 del 14 maggio 2020, ha introdotto un pericoloso principio: i soci ereditano i tributi sociali anche se l’avviso di accertamento non è stato notificato alla società, cancellata.

In tale modo vi sarebbe una pericolosa conseguenza. I tributi sociali dovuti da una società (IRAP e IRES) andrebbero a ricadere ai soci persone fisiche, senza alcun obbligo e giustificazione. La prima conseguenza sarà che nessuno cancellerà più le società (di capitali o di persone).

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In breve la fattispecie

Una Società di persone veniva accertata dall’Agenzia delle Entrate e dopo le indagini venivano formati e notificati una serie di avvisi di accertamento, anche per pretese Irpeg e Irap (si tralascia che tale società aveva sede fittizia in Lussemburgo e controllata di fatto da una società italiana, perché non è qui attinente).

La Società dopo la fine delle indagini veniva cancellata dal registro delle imprese, ma l’Agenzia notificava gli avvisi di accertamento entro l’anno indicato nell’art. 2495, comma 2, c.c.: “La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Tali avvisi di accertamento (dei soci e della società) venivano tutti impugnati dai soci, i quali, in particolare, eccepivano la nullità della notifica di quelli diretti alle persone fisiche, per nullità derivata. Per i ricorrenti i prodromici avvisi di accertamento della società avevano notifica nulla.

La CTP e la CTR ricettavano le doglianze dei ricorrenti e confermavano la legittimità degli avvisi notificati.

Ricorrevano in Cassazione i soci della società cancellata, ma la Suprema Corte rigettava il ricorso affermando che i debiti tributari della società cancellata sono ereditati dai soci anche se la notifica di tali atti è nulla.

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Sulla situazione giuridica della cancellazione delle Società

Per meglio comprendere la portata di tale sentenza è opportuno ben chiarire gli effetti e la situazione della cancellazione della società, con debiti tributari anche ancora attivi. Si veda la News del 18/12/2019.

Inoltre è opportuno precisare che l’art. 36 D.p.r. n. 602/1973 prevede che soci, amministratori e liquidatori sono responsabili dei tributi della società cancellata se tali tributi sono dovuti:

Perché le imposte siano dovute l’avviso di accertamento che le “contiene” devono essere correttamente notificate ex art. 29 D.L. n. 78/2010 (si veda News del 3 aprile 2017).

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Sulla decisione della Cassazione

Come sopra anticipato, la Suprema Corte ha considerato valide le pretese della Società ai soci, per effetto della ereditabilità “sui generis” (Cass. SSUU. n. 6070-6071-6072/2013), ma per avvisi di accertamento non validamente notificati alla società (si trattava sempre di Irpeg e Irap).

Inizialmente sembrerebbe che per la Cassazione gli avvisi di accertamento emessi alla società cancellata fossero stati correttamente notificati ex art. 2495, comma 2, c.c.: “La domanda, se proposta entro l’anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società” (pag. 6 della sentenza).

Tuttavia successivamente la Cassazione statuisce:

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