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L’ipoteca non interrompe la prescrizione

La Suprema Corte ha precisato che l’invio di una comunicazione di ipoteca non può interrompere la prescrizione.

La comunicazione d’ipoteca, per interrompere la prescrizione, deve avere i connotati dell’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c..

In particolare, essa deve essere scritta e comunicata personalmente al debitore. In caso contrario la comunicazione dell’ipoteca non avrà l’effetto interruttivo, neppure istantaneo, della prescrizione. (Cass. n. 18305 del 3 settembre 2020).

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Norme rilevanti

Art. 77 D.p.r. n. 602/1973

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

2-bis. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”

Art. 1219 c.c.

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.”

Art. 2943, comma 4, c.c.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [1219] e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri

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Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente riceve la notifica di una intimazione di pagamento con oggetto pretese contributive portate dalle prodromiche cartelle di pagamento. Veniva impugnata l’intimazione e sollevato il motivo della prescrizione del credito dell’inps.

Il Tribunale dava ragione la contribuente e dichiarava prescritto il credito contributivo dell’INPS, portato dalle cartelle di pagamento.

La Corte d’appello della L’Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione dei crediti INPS oggetto di tre cartelle notificate.

La Corte territoriale ha osservato come tra l’ultimo atto interruttivo (notifica di iscrizione d’ipoteca), intervenuto dopo la notifica delle cartelle medesime e l’intimazione di pagamento opposta fosse intermante [senza esclusioni n.d.a.] decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

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Gli effetti interruttivi della prescrizione, istantanei e permanenti

L’atto interruttivi della prescrizione può avere due distinti effetti:

  1. l’effetto interruttivo istantaneo;

  2. l’effetto interruttivo permanente.

Il primo si ottiene anche attraverso una domanda stragiudiziale, quale può essere quella per mezzo di raccomandata a/r, consegnata direttamente al debitore.

Il secondo, invece, si verifica solo con la proposizione della domanda giudiziale. Solo in tal modo si ha anche l’effetto sospensivo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza, decorrendo da tale momento un nuovo termine prescrizionale.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte analizza la prescrizione ex art. 77 D.p.r. n. 602/1973 escludendo prima l’effetto interruttivo permanente della prescrizione:

Poi anche il successivo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione se la comunicazione d’ipoteca non ha gli effetti della costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e non sia comunicata personalmente al debitore:

Punto centrale di tale ordinanza è che la comunicazione non interrompe al prescrizione neppure in modo istantaneo se non è comunicata personalemente al debitore.

Quindi, la comunicazione d’ipoteca è comunicata al coniuge, al custode, al figlio o ad un dipendente (oppure per compiuta giacenza), tale comunicazione non interromperà la prescrizione del debito dell’INPS, oppure del Fisco (si veda anche Cass. n. 7079/2016).

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