Con la pronuncia n. 17996 del 27 agosto 2020, la Suprema Corte aveva precisato che, per applicare lo stralcio automatico dei debiti a ruolo (ex art. 4 D.L. n. 119/2018) si doveva considerare l’importo totale delle cartelle e non le singole voci di debito indicate nella stessa cartella.
Pertanto, considerando che in una cartella possono essere inserite diverse voci di debito sotto €1.000,00, si arrivava all’assurda conclusione che, per scelta del Riscossore (che inserisce più voci nella cartella) non si annullavano i debiti.
Ora con la sentenza n. 23227 del 23 ottobre 2020, la Cassazione ci ripensa ed afferma che per l’applicazione dello stralcio automatico dei debiti a ruolo (ex art. 4 D.L. n. 119/2018) si devono considerare le singole voci di debito inserite nella cartella. Quindi, anche cartelle, con importi maggiori ad €1.000,00 possono essere stralciate automaticamente.
Tale pronuncia è utile anche perché beni individua lo “spazio temporale” di tale stralcio automatico e le somme che devono essere considerate per far rientrare i debiti nelle disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018
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SPAZIO TEMPORALE DEI DEBITI OGGETTO DI STRALCIO
Il carico affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.L’effetto dello stralcio automatico vi è dal 31 dicembre 2018. |
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DEBITI OGGETTO DI STRALCIO
A. Somme da considerare dei debiti indicati in cartella |
B. Somme da non considerare dei debiti indicati in cartella |
Sorte capitale (tributi, contributi, violazioni codice della strada) | Interessi di mora |
Interessi ritardata iscrizione a ruolo | Aggio Riscossore |
Sanzioni dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 |
Se la somma della colonna A, per ogni tipologia di debito (“singolo carico affidato”), indicato in cartella è inferiore ad €1.000,00, tali somme saranno automaticamente cancellate (quindi non si considerano le voci della colonna B)