rottamazione cartelleSaldo e Stralcio con Equitalia

Stralcio debiti fino a €1000,00, tutto da rifare. Si calcola per singola cartella

L'importo indicato in cartella deve, però, essere considerato per singola natura del debito

Lo stralcio dei debiti con fino ad €1.000,00 deve essere tutta rivista.

Il Riscossore annullava automaticamente i debiti fino ad €1.000,00 (compresi sanzioni, interessi ed oneri), riferendosi alle singole partite debitorie (“carichi”). La cartella con importo superiore ad €1.000,00 può avere più partite debitorie inferiori a tale limite e quindi essere tutta annullata ex art. 4 D.L. n. 119/2018.

Tale prassi, però, è stata completamente ribaltata da una pronuncia della Suprema Corte che individua come termine di valutazione del limite di €1.000,00 la somma totale indicata in cartella (Cass. n. 17996 del 27 agosto 2020).

Con tale valutazione la quasi totalità degli annullamenti automatici già effettuati dovrà essere rivista e dovranno essere ripresi i carichi debitori annullati. Si creeranno grossi conflitti e contenziosi (vedi anche News del 4/11/2018).

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Fatti di causa

Un contribuente impugnava una comunicazione d’ipoteca con presupposti 4 cartelle di pagamento per violazioni del codice della strada. La somma totale posta a base della misura cautelare ammonta ad €39.969,81.

In relazione a detta comunicazione, il contribuente proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. davanti al Giudice di Pace, convenendo in giudizio sia il Riscossore, che il Comune, sostenendo l’inesistenza o gradatamente la nullità della notificazione sia delle quattro cartelle esattoriali, sia dei verbali d’infrazione.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione nel presupposto della nullità delle notificazioni dei verbali, in quanto effettuate, ex art. 143 cod. proc. civ., fuori dei presupposti legittimanti.

Decidendo sui separati appelli proposti dal Comune di Firenze e dal Riscossore, il Tribunale, in riforma della sentenza del GdP, accoglieva in parte le censure sollevate dagli appellanti, reputando prescritto il credito di cui a due delle 2 cartelle di pagamento, sul rilievo della nullità sia dei verbali di violazione relativi ai carichi da esse portate sia quella della notificazione delle cartelle, mentre la rigettava per le altre due cartelle, reputando valida sia la notificazione dei verbali relativi ai carichi da esse portati, sia quella delle cartelle stesse e considerando che, in ragione di quest’ultima, l’opposizione si sarebbe dovuta proporre nel rispetto del termine di cui all’art. 204 del C.d.S., cioè nelle forme e nei termini dell’opposizione a sanzione amministrativa e non con l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. 7.

Il contribuente ricorreva in Cassazione e successivamente il contribuente depositava memoria con la quale dava atto della cessazione parziale delle cartelle oggetto del giudizio per applicazione dello “stralcio automatico” previsto dall’art. 4 D.L. n. 119/2018.

Le parti resistenti nulla eccepivano in merito a tale memoria.

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La normativa in questione

Art. 4. Del D.L. n. 119/2018 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

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La decisione della corte

La Suprema Corte, in contrasto con una pronuncia precedente (Cass. n. 11817/2020, ma si veda anche Cass. n. 28072/2019) ha affermato che lo “stralcio automatico” dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 lo si deve applicare considerando la somma per singola cartella e non per singole partite debitorie (singoli carichi a ruolo).

Quindi il limite di €1.000,00 (comprensivo di capitale, sanzioni, interessi ed oneri della riscossione) deve essere confrontato con l’importo totale della singola cartella.

Secondo la pronuncia, quindi, il riferimento del legislatore al valore di €1.000,00 distingue volutamente la posizione del debitore di più cartelle rispetto a quello che ha un’unica cartella con più carichi.

In buona sostanza la Suprema Corte basa il proprio ragionamento sul plurale usato nell’art. 4. I termini ”debiti … residui” e “riferiti alle cartelle” comporta una interpretazione che punta verso la somma totale affidata al Riscossore per singola cartella.

L’utilizzo di tali plurali non induce a considerare, per il limite di €1.000,00, ogni patita indicata in cartella di pagamento, ma a tutte le partite, prese nel loro complesso, riportate nella cartella.

Inoltre, considerando la ratio dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, il fine era quello di abbassare i contenziosi. Oggetto dei contenziosi sono, appunto, le cartelle.

Unica “apertura” di tale sentenza è relativa alla natura dei debiti oggetto della cartella. Il limite di €1.000,00 va considerato, all’interno della cifra in cartella, ma per singola pretesa: tributi, contributi, contravvenzioni, eccetera.

Precisamente la Cassazione ha statuito:

  • “In altri termini, a differenza di quanto sarebbe stato se la norma avesse parlato di “debito residuo” al singolare, il che avrebbe certamente consentito ed anzi imposto di riferire il limite di C 1000 al singolo carico, in quanto la rilevanza del debito al singolare naturalmente sarebbe stata correlabile al singolo carico, il fatto che la norma allude ai “debiti residui” al plurale evidenzia necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perché “debiti residui” non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, cioè dal cumulo dei debiti che li costituiscono” (Cass. n. 17966/2020).

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