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All’Agenzia delle Entrate non vanno le spese di lite

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate si costituisca in giudizio personalmente o con proprio dipendente, il contribuente perdente in giudizio non può essere condannato anche la pagamento delle spese legali sostenute dall’Agenzia stessa (Cass. n. 27444 del 01 dicembre 2020).

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L’Agenzia delle Entrate, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, perché, se sta in giudizio con un dipendente, vi è difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio.

Per cui sono, al più, l’Agenzia delle Entrate può solo pretendere il rimborso delle spese generali se supportate da specifica ed apposita nota spese (si veda anche News del 25 febbraio 2020).

Precisamente la Cassazione ha statuito:

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