In generale sugli atti tributari

Solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” si possono compensare le spese di giudizio

Non valgono indicazioni come la complessità e la varietà della lite

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4764 del 24 febbraio 2020, chiarisce in modo inequivocabile quando il Giudice può compensare le spese di lite. Sono solo due i casi in cui il Giudice può compensare le spese di lite: 1. soccombenza reciproca, 2. presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

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La fattispecie oggetto della Cassazione

Una Società di capitali e i due soci impugnavano un avviso di accertamento. La CTP dava regione ai contribuenti, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.

L’Ufficio ricorreva in appello e la CTR rigettava l’appello ma compensava le spese perché: “Si rinvengono nondimeno i presupposti per derogare alla regola di riparto poc’anzi richiamata. Depongono in tal senso la complessità della verifica, per la tipologia dei prodotti da considerare, e l’esito della verifica, per la tipologia dei prodotti da considerare, e l’esito di primo grado, che ha deciso su un profilo indicato nel ricorso introduttivo e che in questa sede si è ritenuto invece di disattendere in conformità alle conclusioni dell’Ufficio, sicché a una lettura d’insieme la compensazione delle spese appare esito del tutto coerente alla vicenda processuale”.

Avverso tale sentenza, solo in riferimento alla compensazione delle spese, ricorrevano in Cassazione i contribuenti.

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Le norme di riferimento

Art. 15 Spese del giudizio (Testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156)

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile”.

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I principi della Cassazione

La Suprema Corte ha ben chiarito che in caso di condanna alle spese il Giudice Tributario non ha discrezionalità, deve condannare la parte soccombente.

Uniche due eccezioni per la condanna alle spese, previste dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 sono:

  1. soccombenza reciproca (il contribuente vince solo in parte);

  2. sussistono eccezionali e gravi ragioni per compensare, tali ragioni devono, però, essere espressamente motivate.

In riferimento a tali eccezionali e gravi ragioni, il Giudice, per compensare le spese, deve individuare in modo specifico le circostanze o gli aspetti della controversia che individuano tali ragioni eccezionali e gravi. Non è sufficiente l’utilizzo di una generico formula, perché inidonea a consentire il necessario controllo anche da per l’altra parte.

Inoltre, non motivano le eccezionali e gravi ragioni: “la complessità della verifica” (anzi tale circostanza deve essere considerato per valutare l’ammontare delle spese di lite), né la “pluralità” delle questioni (Cass. n. 4764/2020; si veda anche Cass. n. 8458/2018; Cass. n. 21486/2018; Cass. n. 25594/2018; Cost. n. 77/2018).

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