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E’ nulla la notifica Pec se l’indirizzo digitale non è estratto dagli elenchi ufficiali

La CTP di Reggio Calabria, con sentenza n. 3369 del 6 agosto 2021, ha confermato il principio consolidato in cassazione, che si ha notifica con PEC valida se (si vedano anche le altre News sull’argomento, CLICCA QUI:

  1. la PEC del mittente (come ad esempio quella del Riscossore) è estratta dagli indici specificatamente previsti dal Ministero;
  2. la PEC del destinatario (come ad esempio una società contribuente) è sta estratta dagli indici specifici indicati e previsti dal Ministero.

Quindi vi sarà notifica nulla se la PEC, contenente la cartella, è spedita da una email certificata o è destinata ad un indirizzo elettronico certificato NON presente in uno di questi elenchi ministeriali:

www.indicepa.gov.it: (IPA)

ReGIndE;

IniPec;

INAD per le persone fisiche.

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Per maggiori informazioni su tali indici e su tutte le modalità e questioni attinenti alla notifica tramite PEC, CLICCA QUI

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La decisione del Giudice Tributario

Orbene, il contribuente impugnava l’estratto di ruolo dolendosi della mancata notifica della relativa cartella di pagamento.

Tale circostanza è essenziale perché la NON impugnazione diretta della cartella esclude la sanabilità del difetto di notifica della stessa.

Dall’istruttoria di causa risulta che il Riscossore avesse notificato la cartella con una PEC non estratta dall’indice IPA: notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva usato la regolari PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Tale circostanza è sufficiente per far dichiarare nulla la notifica della cartella ed annullare tutto il relativo debito.

Sul punto la CTP:

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