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OCCHIO. Entro fine anno scadono le dilazioni “agevolate”

Entro fine anno 2021 scadrà la possibilità per il contribuente di poter chiedere una dilazione con il Riscossore, “agevolata”.

Questa dilazione è “agevolata”, perché più vantaggioso per il contribuente di quella ordinaria prevista dall’art. 19 del D.p.r. n. 602/1973. Tale modifica è stata apportata dall’art. 13 decies del D.-L. n. 134/2020

I principali vantaggio sono (per maggiori info sulle dilazioni CLICCA QUI):

Può essere richiesta anche se il Contribuente aveva precedenti dilazioni già decaduteCon la dilazione ordinaria, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, il contribuente non poteva chiedere una nuova dilazione se una precedente era già decaduta. Il contribuente doveva prima corrispondere in unica soluzione tutte le rate decadute della precedente dilazione
Il limite per richiedere le dilazioni, per tutti, fino a 72 rate, senza ISEE (oppure codice Alfa o Liquidità), è di €100.000,00Con la dilazione ordinaria, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, si poteva formulare la dilazione fino a 72 rate, senza ISEE (oppure codice Alfa o Liquidità), era fino ad €60.000,00
Si possono non corrispondere fino a 9 rate (con a decima decade la dilazione), anche non consecutiveCon la dilazione ordinaria, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, si poteva saltare solo 4 rate (alla 5 decadeva la dilazione), anche non consecutive
Per le dilazioni richieste o attive prima dell’8 marzo 2020, le rate che si possono saltare sono 17 (alla 18 decade la dilazione)Per informazioni sulla nuova possibilità di dilazionare per i decaduti da precedenti dilazioni, CLICCA QUI
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