Entro fine anno 2021 scadrà la possibilità per il contribuente di poter chiedere una dilazione con il Riscossore, “agevolata”.
Questa dilazione è “agevolata”, perché più vantaggioso per il contribuente di quella ordinaria prevista dall’art. 19 del D.p.r. n. 602/1973. Tale modifica è stata apportata dall’art. 13 decies del D.-L. n. 134/2020
I principali vantaggio sono (per maggiori info sulle dilazioni CLICCA QUI):
Può essere richiesta anche se il Contribuente aveva precedenti dilazioni già decadute | Con la dilazione ordinaria, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, il contribuente non poteva chiedere una nuova dilazione se una precedente era già decaduta. Il contribuente doveva prima corrispondere in unica soluzione tutte le rate decadute della precedente dilazione |
Il limite per richiedere le dilazioni, per tutti, fino a 72 rate, senza ISEE (oppure codice Alfa o Liquidità), è di €100.000,00 | Con la dilazione ordinaria, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, si poteva formulare la dilazione fino a 72 rate, senza ISEE (oppure codice Alfa o Liquidità), era fino ad €60.000,00 |
Si possono non corrispondere fino a 9 rate (con a decima decade la dilazione), anche non consecutive | Con la dilazione ordinaria, ex art. 19 D.p.r. n. 602/1973, si poteva saltare solo 4 rate (alla 5 decadeva la dilazione), anche non consecutive |
Per le dilazioni richieste o attive prima dell’8 marzo 2020, le rate che si possono saltare sono 17 (alla 18 decade la dilazione) | Per informazioni sulla nuova possibilità di dilazionare per i decaduti da precedenti dilazioni, CLICCA QUI |