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Ok l’agevolazione “prima casa” anche in possesso di altro immobile, ma se inagibile

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 956/2920/2021 del 14 settembre 2022, ha precisato che, fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità dell’immobile in possesso, è possibile beneficiare delle agevolazioni “prima casa” (tra cui l’aliquota del 2%) di altro immobile, senza aver venduto il precedente (si veda anche la News del 30/07/2018).

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Il quesito

Il contribuente rappresentava di essere proprietario di un’unità abitativa acquistata con l’agevolazione c.d. “prima casa”, ad oggi sottoposto a sequestro ai sensi dell’articolo 253 del codice di procedura penale a seguito di un incendio che ha interessato l’intero complesso condominiale.

Al riguardo, l’istante chiedeva se può usufruire dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto di una nuova abitazione, nonostante la lettera c) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 disponga, quale causa ostativa, la titolarità di “diritti di proprietà, usufrutto, uso e nuda proprietà su altra casa di abitazione (…) acquistata con l’agevolazione”.

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per l’Agenzia la normativa che disciplina i benefici dell’acquisto “prima casa” hanno una chiara ratio.

L’intento del legislatore è quello di evitare un duplice godimento dell’agevolazione “prima casa” che si realizzerebbe, invece, laddove non si tenesse conto dell’agevolazione goduta in precedenza dal contribuente (cfr. circolare n. 38/E del 12 agosto 2005).

Nel caso di specie, l’istante, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che:

– è stato emesso il 10 settembre 2021 un decreto di sequestro ai sensi dell’art. 253 c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha interdetto l’accesso, per ragioni investigative, con presidio dei Vigili del Fuoco;

– il Comune di Milano ha dichiarato “l’inagibilità dell’immobile sito in Via (…)”, evidenziando che “sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata” nonché che “l’immobile interessato dall’incendio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, se non dopo l’esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza e successivo ripristino delle condizioni di agibilità”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, l’istante potrà beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile (si potrà applicare exle agevolazioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

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