La CTR Lazio, con la senten
In buona sostanza, non è sufficiente, per una notifica PEC, che solo l’indirizzo del mittente sia estratto da tali registri pubblici.
Vi deve essere la concreta possibilità per il destinatario di controllare che la PEC del Riscossore (mittente) sia quella ufficiale indicata dal Ministero.
Se la PEC non è quella risultante da tali registri vi potrebbe essere il legittimo interesse del destinatario a non aprirla e cancellarla, non volendo rischiare di aprire una “falsa” PEC per non incorrere in truffe oramai diffuse nel Web (per vedere le altre sentenze, CLICCA QUI)
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Tale CTR Lazio n. 915/2022 basa il suo ragionamento su precedenti sentenze, di cui anche della Suprema Corte di Cassazione.
Riportiamo i passaggi più importanti:
CTR Lazio n. 915/2022: “Si segnala, tra le altre, la sentenza n. 7080 del 6 ottobre 2021 emessa dalla CTR Campania, con cui è stato affermato detto principio, applicando l’insegnamento della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 17346 del 27.6.2019, ha statuito che la notifica tramite PEC degli atti impositivi può considerarsi efficace soltanto qualora provenga da un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi (Reginde, INIPEC, IPA).”
Cass. n. 17346/2019: “tutte queste considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all’effettuazione “a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi”.
Cass. n. 3093/2020: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.