Con la Circolare n. 23 del 01 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “l’allargamento” del fringe benefit, per il periodo d’imposta 2023, vale per tutti i genitori dipendenti.
Precisamente, l’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del DPR n. 917/1986 (il cosiddetto TUIR) prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il loro valore non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.
Ebbene, l’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (il cosiddetto Decreto Lavoro del 2023), per il solo periodo d’imposta del 2023, ha innalzato tale limite del “guadagno” del dipendente che non concorre a formare il reddito (sul quale si calcolano le imposte), ad €3.000,00.
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Scarica qui la Circolare n. 23 del 01 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate:
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Con l’intendo di fare un po’ di chiarezza si schematizzano le condizioni e le caratteristiche dell’ “allargamento” di tale fringe benefit (dell’art. 51 del TUIR)
DI COSA SI TRATTA? | Viene “allargato” l’importo delle somme percepite dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro, che non concorrono a formare la base imponibile (reddito) per il calcolo delle imposte (previste dall’art. 51 del TUIR). |
LIMITE DELL’AGEVOLAZIONE | Come sopra anticipato l‘art. 40 del D.L. n. 48/2023 ha aumentato la somma che è esclusa dal reddito, del lavoratore dipendente, per calcolare le imposte, previsto dall’art. 51 del TUIR. Si passa, ma solo per l’anno d’imposta 2023, da €258,23 (i vecchi 500.000,00 Lire) ad €3.000,00 |
PERIODO D’IMPOSTA DI RFERIMENTO | Tale “allargato” del fringe benefit vale solamente per il periodo d’imposta 2023 |
COSA NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DEL LAVORATORE? (ambito oggettivo) | Le somme percepite dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro, che non concorrono a formare la base imponibile (reddito) per il calcolo delle imposte (previste dall’art. 51 del TUIR), sono, ad esempio: 1. contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; 2. le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; 3. le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate (tipo i ticket pasti); 4. le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; 5. tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (Questa è la novità e vale solo per l‘anno d’imposta 2023 e per i genitori con figli fiscalmente a carico) |
A CHI E’ RIVOLTO ? (ambito soggettivo) | Sotto l’aspetto soggettivo, la circolare n. 23/2023 precisa che i 3.000,00 euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co. L’innalzamento del limite di esenzione è consentito al lavoratore con figli a carico (ai sensi dell’articolo 12 del Tuir: figli che abbiano un reddito non superiore a 3.000,00 euro, ovvero a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni). L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, sempre che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Il fringe benefit spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione, poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale (tale fringe benefit va oltre i limiti dell’art. 51 del TUIR). Anche se i genitori decidono che di attribuire l’intera detrazione del figlio al genitore che possiede il reddito più elevato, il limite di 3.000,00 euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore. |
MODALITA’ DI RICHIESTA (applicazione) | La circolare n. 23/2023 precisa che, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore (ad esempio dichiarazione scritta o invio di lettera raccomandata), con indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli). In ogni caso è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. |
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