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CTP: ancora illegittimo l’accertamento a “tavolino” se non preceduto da contraddittorio

Sempre di più i Giudici Tributari di Merito contestano e non seguono la Sentenza della Cassazione n. 24823/15. Tale pronuncia escludeva il contraddittorio tra cittadino e Agenzia delle Entrate prima della notifica dell’Avviso di accertamento, se tale atto derivante da controllo a “tavolino” (cioè quanto l’Agenzia non esegue accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, ma fa semplice richiesta a quest’ultimo di portare i documenti, fatture e i bilanci).

Orbene, considerando la Cass. SS. UU. n. 19667/2014 e la CTR Lombardia n. 2 del 3 gennaio 2017, anche la CTP di Campobasso n. 448 del 12 luglio 2016 ha confermato che l’Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente formare un contraddittorio con il contribuente e preventivamente all’emissione dell’Avviso di accertamento. Ciò anche se tale Avviso di accertamento deriva dal sopra richiamato controllo a “tavolino”.

Tale sentenza è particolare perché “giustifica” il suo non orientamento con la Cass. n. 24823/15 basandosi su:

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