Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

CTR: serve il contradditorio preventivo anche per i controlli a “tavolino”

Prima dell'emissione di un accertamento serve un preventivo contraddittorio

La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2 del 03.01.2017, non ha condiviso l’orientamento stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 24823/2015.

Precisamente, il rispetto dei 60 giorni prima che l’Agenzia emetta l’avviso di accertamento deve essere ottemperato anche nel caso di semplice richiesta di documenti e non solo se l’Agenzia delle Entrate si attiva con accessi ed ispezioni in azienda (art. 12, comma 7, Legge 212/2000 – Statuto Contribuente -).

Quindi, oltre all’obbligatorio contradditorio preventivo prima dell’emanazione dell’avviso di per accertamenti bancari (Cass. n. 17426/2016) e la necessita di tale preventivo confronto con il contribuente per i tributi armonizzabili (di competenza Europea, come l’IVA), con tale CTR, si evidenzia un principio generale al preventivo contradditorio tra Agenzia e contribuente prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento.

Precisamente, la CTR (basandosi sulla Cass. SS. UU. n. 19667/2014; sulle CTR Lombardia n. 4403/2015 e CTR Lombardia n. 5383/2015; sulla Raccomandazione dell’UE n. 2012/772 e la Circ. n. 16 del 28.04.2016 dell’Agenzia delle Entrate) ha riconosciuto la generale operatività dell’obbligo del contradditorio endo-procedimentale anche per i controlli a “tavolino”dell’Agenzia delle Entrate (in senso contrario si veda Cass. Ord. n. 14861/16 e Cass. Ss. UU. n. 24823/2015) . Quindi per quei controlli che l’Agenzia chiede solo al contribuente di portare documenti o motivazioni. Non vi è alcun accesso, ispezione o controllo presso la sede del soggetto accertato.

Tale principio generale di preventivo obbligo di contraddittorio è altresì confermato dall’art. 24 della Legge. N. 4/1929 (“Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”).

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